lunedì 14 settembre 2009

CASSAZIONE: D’ora in poi clienti tutelati dagli errori “marchiani” dell’avvocato

Non possono ricadere sul cliente gli errori "marchiani" dell'avvocato che non conosce le regole basilari del processo. Infatti, se non impugna entro i termini il giudice dovrà dare un'altra chance all'assistito e al suo nuovo difensore, con la restituzione in termini.
Cambiando rotta rispetto a una giurisprudenza che fino a ieri poteva dirsi consolidata e che faceva ricadere sul cliente qualunque errore del difensore, la Corte di cassazione (sentenza n. 35149 del 10 settembre 2009) ha accolto con rinvio il ricorso di un uomo inizialmente difeso da un legale che non aveva proposto appello perché, è stato poi ricostruito in sentenza, non conosceva i termini entro i quali impugnare.
In un passaggio chiave della sentenza i giudici con l'Ermellino hanno espressamente cambiato direzione rispetto a collegi del passato. "Non può pertanto condividersi - si legge nel documento destinato al servizio novità della Suprema corte - quella parte della giurisprudenza secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore che legittimano la restituzione del termine". Infatti, si legge poco più avanti, "se è vero che incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ma non può intendersi che egli, nell'effettuare la scelta del difensore, verifichi previamente (senza peraltro possedere le relative cognizioni culturali) la sua padronanza di ordinarie regole di diritto che dovrebbero costituire bagaglio tecnico di qualsiasi soggetto legittimato alla professione forense attraverso il superamento dell'esame di Stato".
fonte cassazione.net
DIRITTO CIVILE
 

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