sabato 25 aprile 2009

Il Part Time negli Studi professionali

Come sono regolati i rapporti di lavoro tra studi professionali e relativo personale dipendente? Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale? Nell'articolo che segue riassumiamo la normativa vigente circa le varie tipologie di contratti di lavoro per professionisti e dipendenti di studi professionali.
La Parte I della Costituzione della Repubblica Italiana sui "Diritti e doveri dei cittadini" dedica il Titolo III ai rapporti economici (artt.35-47).
L'art.37 va letto in combinato disposto con l'art.4, secondo comma della Costituzione che recita testualmente: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".
Il suddetto art.37, primo comma prevede: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione".
La ratio di tale norma è quella di conciliare vita familiare ed attività lavorativa.
In questa ottica, infatti, si volge un complesso ed articolato iter normativo che attraverso il ricorso a tipologie contrattuali innovative punta ad allineare il nostro Paese non solo all'Europa ma anche alle nazioni più avanzate nel settore.
I principi comunitari fondamentali alla modernizzazine del mercato del lavoro si possono riassumere in: flessibilità, sostegno all'occupazione e formazione permanente.
Tali principi sono recepiti e messi in pratica, in Italia, dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 che rappresenta l'attuazione della legge delega 30/2003 meglio noto come Riforma Biagi.
A riguardo un'importante novità è rappresentata dall'accordo sottoscritto il 3 maggio 2006 che mira a recepire le nuove tipologie contrattuali per i rapporti di lavoro tra studi professionali e relativo personale dipendente, introdotte e diciplinate dalla Riforma Biagi.
Tra le nuove tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato o flessibile previste dal Titolo V della Riforma Biagi si annovera il lavoro a tempo parziale o part-time così come disciplinato nel Capo III all'art.46.
Tale articolo contiene le norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n.100 in attuazione della Direttiva 98/81/CE ralativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale.
Si precisa che nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o tempo parziale.
Ai fini del presente decreto legislativo si intende per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, che risulti inferiore a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno dal Ccnl; il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale e di tipo verticale.
Per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" si intende quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; il "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" è definito quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
Inoltre esiste una forma di lavoro a tempo parziale di tipo misto cosidetto perchè si svolge secondo una combinazione delle due modalità suindicate.
Fermo restando quanto disposto in relazione alle condizioni ed alle modalità di attuazione del contratto di lavoro a tempo parziale, le parti possono concordare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.46 della Rifoma Biagi, settimo, ottavo e nono comma, clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa.
Si aggiunge che nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
I contratti collettivi stabiliscono che la disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con tali clausole richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto.
In tal caso il lavoratore può, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, denunciare il patto corredato da una delle seguenti ragioni: esigenze di carattere familiari rientranti nelle casistiche di cui alle leggi n.53/2000 e n. 104/92; esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico; esigenze di studio e formazione; necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.
In merito al contratto di lavoro a tempo parziale negli studi professionali, il Titolo X dell'accordo del 3 maggio 2006 stabilisce che l'instaurazione del rapporto di lavoro deve essere fissata tra datore di lavoro e lavoratore e deve risultare da atto scritto nel quale devono essere indicati: le mansioni; la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno; le eventuali clausole elastiche e/o flessibili e le relative modalità nell'ambito dei regimi di orario esistenti nella struttura lavorativa; il periodo di prova per i nuovi assunti; la durata della prestazione lavorativa ridotta (art.45).
Per quanto concerne la durata della prestazione di lavoro a tempo parziale, l'art.47 del suindicato Accordo stabilisce che essa viene fissata fra il datore di lavoro e lavoratore alle seguenti condizioni: "1) La prestazione lavorativa giornaliera fino a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata lavorativa, con esclusione del personale addetto esclusivamente alle pulizie.
2) In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, i lavoratori già in forza con orario di lavoro a tempo parziale, occupati nello stesso profilo professionale, avranno priorità di accesso alla posizione integrando il proprio orario con le esigenze del datore di lavoro sopravvenute.
3) Il trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale, si determina sulla base del rapporto tra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione".
L'art.54 enuncia il principio di non discriminazione e riproporzionamento in forza del quale il lavoratore deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno.
Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispettivo orario intero previsto dal presente Ccnl.
Ne consegue che la retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Con riferimento alla materia in oggetto, restano confermate eventuali condizioni di miglior favore come quelle che possono derivare dall'attuazione della Legge Finanziaria del 2007, entrata in vigore il 1 gennaio 2008, nella parte in cui prevede incentivi economici al fine di favorire le assunzioni a tempo parziale.
Dott.ssa Daniela Cairo
Consulente legale

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