| Nel caso di specie, per il ricorrente il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non applicabile al giudizio di appello la norma di cui al quarto comma dell'art. 23 quarto comma L. 689/1981 che consente alla parte di stare in giudizio personalmente nel procedimento di primo grado in materia di opposizione a sanzioni amministrative, senza spiegare le ragioni per le quali non dovesse trovare applicazione anche in sede di gravame la deroga alla previsione di cui all'art. 82 cod. proc.civ.. (Cassazione civile Ordinanza, Sez. II, 19/06/2009, n. 14520) fonte da Quotidiano Giuridico |
giovedì 23 luglio 2009
C.d.S. e opposizione a sanzione amministrativa, per appellare serve sempre l'avvocato
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