mercoledì 23 settembre 2009

Testo Decreto Legislativo 231/180909.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, RECANTE ATTUAZIONE DELLA

DIRETTIVA 2005/60/CE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL

SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ

CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA

2006/70/CE CHE NE RECA MISURE DI ESECUZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1,

COMMA 5, DELLA LEGGE 25 GENNAIO 2006, N. 29.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa

alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della

direttiva 2005/60/CE;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo

1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti

legislativi emanati ai sensi del comma 1 entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti

stessi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva

2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva

2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ________;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _______;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

2

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) 'conti correnti di corrispondenza': conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base

bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e

bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);".

2. All'articolo 1, comma 2, la lettera n) è soppressa.

3. All'articolo 1, comma 2, lettera o), le parole: "cittadine di altri Stati comunitari o di Stati

extracomunitari" sono sostituite dalle seguenti: "residenti in altri Stati comunitari o in Stati

extracomunitari," e le parole: "come pure" sono sostituite dalla seguente: "nonché".

4. All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera u) con la seguente: «u) titolare effettivo: la

persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di

entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano

tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente

decreto;"..

ART. 2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Nell'articolo 5, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla relazione è allegato il

rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.".

2. Nell'articolo 5, comma 3, lettera b), dopo la parola riciclaggio la parola: "o" è sostituita dalla

seguente: "e".

3. Nell'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole da: "I dati statistici" fino alle parole: "persone

perseguite" sono sostituite dalle seguenti: " In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto

meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali

segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di

casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di

persone perseguite".

ART. 3

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 6, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole «alle Commissioni

parlamentari» con le parole «al Parlamento».

2. All'articolo 6, il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Entro il 30 maggio di ogni anno il

Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al

Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in

merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.".

3. All'articolo 6, comma 6, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti

nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.".

3

ART. 4

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 9, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le autorità di vigilanza di settore, le

amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni

istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che

potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei

soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.".

ART. 5

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 11, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) le succursali insediate in

Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero".

2. All'articolo 11, comma 2, la lettera d) è soppressa.

3. All'articolo 11, il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e

2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino

misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione.

Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure

equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di

settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.".

4. All'articolo 11, il comma 6, è sostituito dal seguente: "6. Le linee di condotta e le procedure

stabilite ai sensi del precedente comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.".

ART. 6

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera a), dopo le parole: "nell'albo" le parole: "dei ragionieri e

periti commerciali, nell'albo" sono soppresse e dopo la parola: "commercialisti" sono inserite le

seguenti: "e degli esperti contabili".

2. All'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole: "attività in materia di contabilità e tributi" sono

sostituite dalle seguenti: ", anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di

contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e

patronati".

3. All'articolo 12, comma 3, le parole: "si osservano" sono sostituite dalle seguenti: "sussistono" e

le parole: "della dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "delle dichiarazioni

derivanti da obblighi fiscali" e le parole: "di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11

gennaio 1979, n. 12", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12".

4. All'articolo 12, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal

presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati

dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III.".

4

ART. 7

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza

delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre

2005, n. 266.".

ART. 8

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) sostituire le parole "collegate o frazionate" con "tra di

loro collegate per realizzare un'operazione frazionata".

2. All'articolo 15, comma 2, sostituire la parola «collegate» con la parola «frazionate».

ART. 9

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera b) sostituire le parole "collegate o frazionate" con "tra di

loro collegate per realizzare un'operazione frazionata".

2. All'articolo 16, comma 2, le parole: "di identificazione del cliente e di verifica" sono sostituite

dalle seguenti: "di adeguata verifica del cliente e di controllo" e le lettere: "a), d) ed e)" sono

sostituite dalle seguenti: "c), d) ed e)".

ART. 10

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 17, comma 1, lettera b) sostituire le parole "collegate o frazionate" con "tra di

loro collegate per realizzare un'operazione frazionata".

ART. 11

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"ART. 22

(Modalità)

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti.

5

Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la

valutazione del rischio presente.".

ART. 12

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 23, la numerazione dei commi: "3, 4 e 5" è sostituita dalla seguente: "2, 3 e 4".

2. All'articolo 23, il comma 2, così come rinumerato dal comma 1, è sostituito dal seguente:

"2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e

al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7,

lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni

per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del

terrorismo.".

3. All'articolo 23, comma 3, così come rinumerato dal comma 1, le parole: "gli enti e le

persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito

l'operazione" sono sostituite dalle seguenti: "permane l'obbligo di immediata segnalazione di

operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41".

ART. 13

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. La rubrica dell'articolo 24 è sostituita dalla seguente: "Attività di gioco".

2. All'articolo 24, comma 2, le parole "30 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti; "30 aprile

2010".

3.Nell'articolo 24, al comma 4:

a) le parole: "di case da gioco on line" sono sostituite dalle seguenti: "dei giochi";

b) le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera e-bis)";

c) dopo la parola: "euro" sono inserite le seguenti: ", con le modalità di cui al comma 3. Gli

operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14,

comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per

importo superiore a 1.000 euro".

ART. 14

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 25, comma 1, dopo le parole: "Sezione I" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione

di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, alla lettera d) dell'articolo 16 ed alla lettera c)

dell'articolo 17,".

2. All'articolo 25, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla

negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati

membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di

comunicazione conformi alla normativa comunitaria.".

6

ART. 15

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 28, comma 4, lettera a), dopo la parola: "sull'ente" è inserita la seguente:

"creditizio" e dopo le parole: "soggetto;" le parole: "base, la sua reputazione e la qualità" sono

soppresse.

2. All'articolo 28, comma 4, lettera e), dopo la parola: "dati" sono inserite le seguenti: "del

cliente e del titolare effettivo".

3. All'articolo 28, comma 5, le parole: "Paese terzo" sono sostituite dalle seguenti: "Stato

extracomunitario".

4. All'articolo 28, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli intermediari finanziari non

possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di

comodo,".

ART. 16

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 30, comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: ", nonché le loro

succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della

direttiva".

2. All'articolo 30, comma 1, lettera c), le parole: "in Paesi non appartenenti all'Unione europea

purchè aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di

banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI" sono sostituite dalle seguenti: "in Stati

extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.".

3. All'articolo 30, comma 1, lettera d), le parole: "all'articolo 12, comma 1" sono sostituite dalle

seguenti: "agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b),".

4. All'articolo 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati

identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione

mediante contatto diretto.".

ART. 17

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 31, alla fine del comma 1 e del comma 2, la parola: "introdotto" è sostituita dalle

seguenti: "stato presentato".

ART. 18

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 32, comma 1, lettera b), la parola: "siano" è sostituita dalla seguente: "sono" e la

parola: "imponga" è sostituita dalla seguente: "impone" e, alla fine, le parole: "dal presente

7

decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla direttiva".

ART. 19

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 34, comma 1, la parola: "introdotto" è sostituita dalle seguenti: "stato presentato".

2. All'articolo 34, comma 2, la parola: "introdotto" è sostituita dalle seguenti: "stato presentato".

ART. 20

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a), dopo le parole: "del cliente" sono inserite le seguenti: "e del

titolare effettivo".

2. All'articolo 36, comma 2, lettera a), dopo le parole: "del cliente" sono inserite le seguenti: "e del

titolare effettivo".

3. All'articolo 36, comma 2, lettera b), sostituire le parole "collegate o frazionate" con "tra di

loro collegate per realizzare un'operazione frazionata".

4. All'articolo 36, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel

presente Capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a

15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3,

lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi

dell'articolo 15, comma 4.".

5. All'articolo 36, comma 3, le parole: "dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura" sono

sostituite dalle seguenti: "all'apertura, alla variazione e alla chiusura" e dopo le parole: "rapporto

continuativo" sono inserite le seguenti: "ovvero all'accettazione dell'incarico professionale,

all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni," e le parole: "dalla fine" sono

sostituite dalle seguenti: "al termine".

6. All'articolo 36, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del presente Capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi

semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25.".

ART. 21

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 38, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni

dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori

informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2

ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità.".

2. All'articolo 38, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di

autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia sistemi di conservazione informatica di atti

8

pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o

ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio

o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma

si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

ART. 22

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 39, nella rubrica dopo la lettera: "d)" è inserita la seguente: ", e-bis)".

2. All'articolo 39, comma 1, dopo le parole: "lettera d) e" sono inserite le seguenti: "dalla lettera ebis)

alla".

ART. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 40, comma 2, le parole: "secondo un approccio basato sul rischio" e le parole: ",

anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico" sono soppresse e, in fine, è aggiunto

il seguente periodo: ". La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche

mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.".

ART. 24

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi

dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).".

ART. 25

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 45, comma 3, dopo le parole: "al soggetto che ha effettuato la segnalazione"

sono inserite le seguenti: "e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10,

cui la segnalazione è collegata".

2. All'articolo 45, comma 3, lettera a), dopo le parole: "all'intermediario finanziario" sono

inserite le seguenti: "e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la

segnalazione è collegata".

3. All'articolo 45, comma 6, dopo le parole: "persone fisiche" sono inserite le seguenti: "e dei

soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10".

4. All'articolo 45, comma 7, dopo le parole: "persone fisiche" sono inserite le seguenti: "e dei

soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10".

5. All'articolo 45, comma 8, dopo le parole: "persone fisiche" sono inserite le seguenti: "e dei

soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10".

9

ART. 26

(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 46, comma 4, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla

direttiva".

2. All'articolo 46, comma 6, le parole: "a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone

obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "anche se

situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste

dalla direttiva".

ART. 27

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 47, comma 1, le parole: "La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute" sono

sostituite dalle seguenti: "La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per

l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti

attività".

ART. 28

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 48, comma 4, alla fine le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1

e 3".

ART. 29

(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 49, comma 1, le parole: "dell'operazione, anche frazionata," sono sostituite dalle

seguenti: "oggetto di trasferimento" e dopo le parole: "12.500 euro." è inserito il seguente periodo:

"Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che

appaiono artificiosamente frazionati.".

2. All'articolo 49, comma 14, dopo le parole: "del cessionario" sono inserite le seguenti: ",

l'accettazione di questi".

ART. 30

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 52, comma 1, dopo le parole: "del presente decreto vigilano" sono inserite le

seguenti: ", ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze,".

2. All'articolo 52, comma 2, lettera d), la parola: "UIF" è sostituita dalle seguenti: "autorità di

10

vigilanza di settore.".

ART. 31

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 53, comma 2, dopo le parole "professionisti di cui all'articolo 12, comma 1,

lettera b) e d)" inserire le parole: ", dei revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera

b)".

2. All'articolo 53, comma 3, dopo le parole "ivi prevista" sono inserite le seguenti: "sui

professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettera a) e c),".

ART. 32

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 54, comma 1, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le modalità attuative

delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.".

ART. 33

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 56, comma 1, dopo il numero: "61" le parole "comma 1," sono soppresse.

ART. 34

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 57 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis) La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.".

ART. 35

(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 66 dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis) Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato

sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1° marzo

2010.".

ART. 36

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

11

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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