mercoledì 16 settembre 2009

CORTE DEI CONTI: Dal 1° luglio controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti

Una stretta decisiva alla lotta contro gli incarichi esterni illegittimi è stata sferrata dal co. 30 dell'art. 17 del recente Dl "anticrisi" 1° luglio 2009 n. 78.
Si tratta di una disposizione che, sebbene sia parte di un eterogeneo complesso di norme - l'art. 17 è rubricato genericamente "Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti" ed è inserito nella Parte II, "Bilancio pubblico" - appare sin da subito di notevole impatto. Introduce infatti una novella all'art. 3, co. 1, della legge n. 20/1994, nella quale sono inseriti due gruppi di atti che dal 1° luglio 2009 devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti: atti e contratti di cui all'art. 7, co. 6, del Dlgs n. 165/2001 (f-bis); atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, co. 9, della legge n. 266/2005 (f-ter).
Con una brusca inversione di tendenza, il legislatore apre al controllo preventivo di legittimità ed imbriglia nelle sue maglie rigide il procedimento di conferimento degli incarichi esterni, che negli ultimi anni sono divenuti una delle voci di danno all'erario più frequente. L'accertata impossibilità di lasciare l'operato degli amministratori pubblici in tale delicato settore al solo vaglio successivo delle Procure della Corte dei conti, che intervengono unicamente quando il danno si è già realizzato, ha portato a concepire l'attribuzione dell'incarico a terzi come interamente soggetta alla condizione sospensiva di efficacia del controllo del Supremo organo contabile.
Il risultato sperato è che d'ora in poi non saranno più frequenti le consulenze esterne illegittime. Come è noto, in via generale – in realtà, il procedimento può risultare più o meno complesso - i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Sarà il giudice contabile ad "autorizzare" l'incarico esterno e non vi sarà più spazio alla libertà degli amministratori, che prima del Dl n. 78/2009 erano tenuti ad accertare e dimostrare che l'incarico conferito fosse conforme ai parametri previsti dal legislatore, con l'ovvia possibilità di muoversi entro zone grigie che permettevano esborsi per incarichi inutili ed illegittimi.
fonte Il Sole 24 ore
DIRITTO AMMINISTRATIVO

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