giovedì 30 luglio 2009

L'onere della prova nei giudizi di contraffazione dei marchi

Nel giudizio di accertamento della contraffazione del marchio, qualora non sia in discussione la validità del marchio stesso, grava sul titolare del diritto esclusivamente l'obbligo di provare l'uso del marchio da parte del convenuto, mentre l'acquisto del prodotto marchiato dal legittimo titolare costituisce fatto impeditivo che deve essere provato dalla parte che lo allega.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 25/06/2009, n. 14892)
fonte Il Quotidiano Giuridico

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