| Restano valide le cartelle di pagamento consegnate prima di giugno 2008 senza la firma del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. È quanto stabilito dalla Corte costituzionale che, con l'ordinanza n. 221 di ieri ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla commissione tributaria regionale di Venezia in relazione all'articolo 36, comma 4 ter, del d.l. 248 del 2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria). La norma dispone che "la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse". Il sospetto di incostituzionalità sollevato dai giudici veneti è stato bocciato dalla Corte costituzionale su tutta la linea: alcune questioni sono state rispedite al mittente con una inammissibilità. fonte cassazione |
giovedì 23 luglio 2009
Le cartelle di pagamento senza il responsabile consegnate prima del 2008
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