lunedì 20 luglio 2009

Codice della Strada, l'agente accertatore non può cambiare ... in corsa

Nel caso di specie La Polstrada non poteva contestare l'infrazione di cui al ricorso per non essere organo accertatore. L'atto può essere stilato o dall'agente accertatore ovvero da uno dei componenti dell'organo della pattuglia abilitato a compiere gli accertamenti di competenza dello stesso ufficio. L'infrazione sarebbe stata accertata da agente della Polizia Penitenziaria e redatto poi da agente della Polstrada.
Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.
L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notica a norma dell'articolo 386.
Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato.
I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.
La Corte di Cassazione ha statuito che in tema di violazioni al Codice della strada, il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 200 e 201 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e agli artt. 383, 384, 385 del D. P. R. n. 495 deI 1992 del relativo regolamento di esecuzione va interpretato nel senso che il verbale di contestestazione dell'infrazione non va necessariamente sottoscritto dagli agenti accertatori, pena la nullità dell'atto, ben potendo, per converso (e salvo che esso non risulti redatto con sistemi meccanizzati, nel qual caso non è necessaria alcuna sottoscrizione), risultare firmato da qualsiasi soggetto che faccia parte dell'ufficio o comando cui appartiene l'ogano accertatore a ciò abilitato.
Il Giudice di Pace ha quindi ritenuto sussistente la motivazione posta a base del ricorso quindi l'illegittimità della ordinanza-ingiunzione prefettizia.
(Giudice di pace Napoli, Sentenza, Sez. I, 26/05/2009, n. 44829 - Giudice L. Setola)
fonte Il Quotidiano Giuridico

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