| È di poco meno di 5 miliardi di euro la manovra anticrisi varata dal Governo, approvata definitivamente dal Senato il 27 gennaio. Un provvedimento che è diventato più leggero nel corso dell'esame, tanto che la copertura finanziaria per il 2009 è scesa da 6.342 a 4.996 milioni di euro, con un taglio di 1.345 milioni di euro. Un calo che prosegue negli anni successivi, con i saldi che passano nel 2010 da 2.347 a 2.112 e, nel 2011, da 2.670 a 2.434,5 milioni di euro. Fra le novità l'Iva di cassa diventa strutturale, ritorna la rottamazione delle licenze commerciali, c'è di nuovo l'eco-sconto fiscale al 55% sui lavori di riqualificazione energetica di edifici e appartamenti, ma spalmato in 5 anni. Stop, poi, alla commissione di massimo scoperto sui conti correnti bancari in rosso per un periodo continuativo non superiore a un mese. Arriva un provvedimento salva-Malpensa. Per le famiglie meno abbienti arriva un contributo per l'acquisto di pannolini e latte artificiale per i figli da 0 a 3 mesi, slitta dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio il termine fare la domanda per il bonus famiglia, arrivano 20 milioni per l'anno 2009 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La porno-tax viene estesa a maghi e fattucchiere che utilizzano trasmissioni tv per sollecitare la credulità popolare e che usano i numeri telefonici a pagamento. Una serie di novità riguardano l'accertamento e la riscossione. Ecco l'abc del decreto anticrisi aggiornato alle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare. Accertamenti (articolo 27, commi da 1 a 8) Raffica di misure in materia di accertamento dei tributi. Viene ampliata la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento con adesione: il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può prestare adesione anche ai contenuti dell'invito a comparire innanzi al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene alle imposte dirette e all'Iva. L'adesione all'invito a comparire innesca un meccanismo premiale: si riducono alla metà le sanzioni applicabili per le violazioni relative ai tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta e le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo. Se il contribuente aderisce all'invito a comparire, le sanzioni sono ridotte a un ottavo del minimo. Escluso l'obbligo di prestare garanzie in caso di pagamento rateale. Le somme dovute generano interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. Il mancato pagamento delle somme dovute di comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei relativi importi. L'invito al contraddittorio non si applica agli inviti preceduti dai verbali di constatazione ai fini dell'accertamento parziale, per i quali è prevista la possibilità di adesione, ove tale adesione non sia stata prestata, e con riferimento alle maggiori imposte e altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione di accertamenti parziali. L'invito a comparire deve essere motivato e contenere le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione di tali maggiori imposte, ritenute e contributi. Esteso l'ambito operativo dell'adesione ai contenuti dell'invito a comparire, consentendo al contribuente di usufruire di questa modalità di definizione anche per quanto riguarda le altre imposte indirette, diverse dall'Iva. Nel caso di adesione all'invito a comparire, la misura delle sanzioni è ridotta a un ottavo del minimo previsto dalla legge. Le norme sull'adesione ai contenuti dell'invito a comparire, per quanto attiene all'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, si applichino agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009. Le norme introdotte in materia di definizione agevolata relative alle altre imposte indirette si applicano dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi. Limiti a ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Modificate le disposizioni (articolo 4 del Dlgs 218/1997) in tema di competenza degli uffici dell'amministrazione finanziaria per la definizione degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Ampliato l'ambito applicativo di alcune misure cautelari previste dal Dlgs 472/1997. L'applicazione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo (di cui all'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997) è estesa all'insieme delle somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione. Se sussiste pericolo per la riscossione, dopo la notifica degli atti con i quali vengono accertati maggiori tributi, le disposizioni cautelari si applicano a tutti gli importi dovuti. Disciplina particolare in tema di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati per i crediti nascenti da atti di accertamento. Le misure cautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo. Interventi sulla disciplina del diritto (in capo al concessionario della riscossione, nei confronti dell'ente creditore) al discarico per inesigibilità. Accertamenti su particolari categorie di contribuenti (articolo 27, commi da 9 a 15) Disposizioni in materia di controlli fiscali su determinate categorie di contribuenti, o imprese di grandi dimensioni. L'Agenzia delle entrate è tenuta di norma ad attivare un controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e sulle dichiarazioni Iva delle imprese di più rilevante dimensione. Il controllo deve essere attivato entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni. Per "imprese di più rilevante dimensione", si intendono quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro. L'importo verrà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, con modalità stabilite tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Fissate le modalità del "controllo sostanziale", da effettuarsi selettivamente, sulla base di specifiche analisi di rischio. Disposizioni sulle istanze di interpello presentate dalle imprese di grandi dimensioni sottoposte alla disciplina testé illustrata in tema di controlli. Disposizioni organizzative per l'Agenzia delle entrate: vengono ridefinite le competenze interne delle varie strutture in funzione delle nuove norme in materia di controllo sulle grandi imprese. Agevolazioni fiscali per le Onlus (articolo 30) L'articolo dedicato ai circoli privati (si legga la voce nell'abc), comprende anche due commi dedicati alle agevolazioni fiscali per le Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Vengono inoltre elencati i requisiti necessari a configurare un ente come Onlus e a consentire l'accesso alle agevolazioni (anche di natura fiscale) che la legge accorda. Si considera "attività di beneficienza", rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle Onlus, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. La qualifica di Onlus (con i conseguenti benefici fiscali) prevista dall'articolo 10 comma 8 del decreto legislativo di disciplina delle Onlus (Dlgs 460/1997) spetta alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, senza che tale qualifica sia condizionata alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Previste agevolazioni fiscali per le Onlus: viene estesa l'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa, per un importo pari a 168 euro, ai trasferimenti in favore delle Onlus nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater all'articolo 1, comma 1, parte I della Tariffa allegata al Dpr 131/1986. Le agevolazioni fiscali per le Onlus trovano applicazione fino al 31 dicembre 2009. L'onere di attuazione delle agevolazioni fiscali in tema di imposta catastale è quantificato in 3 milioni di euro per il solo anno 2009. Ammortizzatori sociali (articolo 19, commi da 1 a 17) Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Interventi, nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, per riconoscere l'accesso a specifici istituti di tutela del reddito (comprese le somme per contribuzione figurativa e assegni al nucleo familiare) in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati. Preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Un decreto del ministero del Lavoro, di concerto con l'Economia, fisserà modalità e criteri di priorità per l'accesso a una serie di istituti di tutela del reddito, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto anticrisi. È riconosciuto l'accesso, per specifiche categorie di lavoratori, all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, a un trattamento, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, all'istituto sperimentale per il triennio 2009-2011, di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, pari al 10% del reddito dell'anno precedente. Per il trasporto aereo, varata la cosiddetta norma salva-Malpensa: per assicurare il mantenimento dei collegamenti internazionali e i livelli occupazionali del settore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, il ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero degli Affari esteri, promuoverà la conclusione di accordi bilaterali, o la modifica di quelli esistenti, per consentire di ampliare il numero dei vettori operanti sulle rotte interne e internazionali, o incrementare le frequenze sulle quali è consentito operare i voli, dando priorità ai vettori che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali. In via transitoria si prevede inoltre che l'Enac per consentire la massima accessibilità alle rotte internazionali da e per l'Italia, rilasci ai vettori che ne facciano richiesta autorizzazioni temporanee, di durata non inferiore a 18 mesi. In caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, la quota di adesione a carico del datore di lavoro presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al fondo interprofessionale di adesione in misura pari al 70% del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dallo stesso datore di lavoro per finanziare propri piani formativi. Il trasferimento è effettivo a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3mila euro. Obbligo, per il fondo di provenienza, di eseguire il trasferimento entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza addebito di oneri o costi, nonché il versamento di eventuali arretrati pervenuti dall'Inps entro 90 giorni dal loro ricevimento. Previsti ammortizzatori sociali in deroga. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi, disposta nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione o, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. Per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità, in caso di licenziamento, prevista l'erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Per gli stessi lavoratori è prevista altresì l'applicazione della normativa di disoccupazione, esclusivamente per quanto riguarda la contribuzione figurativa. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione. Proroga al 31 dicembre 2009 della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità. Proroga al 31 dicembre 2009 del termine entro il quale le imprese che non rientrano nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare questi contratti, beneficiando di alcune agevolazioni. Trenta milioni di euro per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, sono destinati per le possibili proroghe, da parte del ministro del Lavoro, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga, subordinata a un accordo in sede governativa e di un programma di ricollocazione dei lavoratori, può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. Tredici milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, a Italia Lavoro Spa come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura. Finanziamento del ministero del Lavoro nel limite di 80 milioni, in favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione destinate all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Anticipazione del trattamento di fine rapporto (articolo 4, commi 4 e 5) Modificate le norme sull'estensione ai dipendenti pubblici della disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati. Il previsto decreto del ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione, di concerto con i ministri dell'Economia e del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, oltre alle modalità applicative, dovrà indicare requisiti e criteri per l'estensione. Il provvedimento dovrà essere emanato decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge anticrisi. L'estensione dovrebbe riguardare solo i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine rapporto e non quelli in regime di trattamento di fine servizio. Assegni familiari (articolo 2, comma 5-bis) Sono destinate al finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 in relazione alla disposizione sull'assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile (rispetto al già previsto importo di 350 milioni), registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari. Aziende commerciali in crisi (articolo 19-ter) Vengono ripristinato, per il periodo 1° gennaio 2009- 31 dicembre 2011, gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal Dlgs 207/1996. Proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'Inps. Prevista la facoltà, da parte dei soggetti interessati, di presentare le domande presso le sedi periferiche dell'Inps, ai fini della concessione dell'indennizzo, entro il 31 gennaio 2012. L'erogazione dell'indennizzo è prevista fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. Bonus straordinario (articolo 1) Varato un bonus straordinario destinato ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. L'importo del beneficio è determinato in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo, da un minimo di 200 euro a un massimo di mille euro. Nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo ad hoc, per l'anno 2009, con una dotazione di 2,4 miliardi, finanziati dalle maggiori entrate derivanti dal decreto legge anticrisi. Avranno 200 euro i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, con reddito fino a 15mila euro; 300 euro per il nucleo familiare di due componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17mila euro; 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17mila euro; 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro; 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro; 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20mila euro; mille euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del Tuir, con reddito complessivo familiare fino a 35mila euro. Il bonus è attribuito a un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresa la social card. Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa o sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati contenuti nella richiesta autocertificata presentata dagli interessati entro il 28 febbraio 2009 (prima la data era il 31 gennaio). La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, ai quali non spetta alcun compenso. Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati se riferiti al periodo di imposta 2007. Se il bonus richiesto è riferito al periodo d'imposta 2008 il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in base ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009. Cassa depositi e prestiti (articolo 22, commi 1 e 2) Modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti Spa per estenderne le competenze. I fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale possono essere utilizzati anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della Cassa depositi e prestiti Spa, nei confronti di Stato, regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico o promossa dai medesimi soggetti, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni di interesse pubblico potranno essere effettuate anche in deroga all'articolo 5, comma 11, lettera b), del Dl 269/2003, che demanda al ministro dell'Economia il compito di determinare con propri decreti di natura non regolamentare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi della gestione separata, cui affluiscono i fondi del risparmio postale. Il ministro dell'Economia determina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri generali per l'individuazione delle operazioni, promosse dai suddetti soggetti istituzionali, ammissibili a finanziamento. Cessione di beni e prestazioni di servizi Tramite distributori automatici (articolo 16, comma 4) Abrogati i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 relativi alla memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Circoli privati, controlli (articolo 30) L'applicabilità del regime fiscale agevolato in favore degli enti di tipo associativo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è subordinata alla trasmissione all'Agenzia delle entrate per via telematica di dati e notizie rilevanti a fini fiscali. Si ricorda che le agevolazioni consistono nella non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi associativi secondo quanto previsto dall'articolo 148 del Tuir (Dpr 917/1986) e dall'articolo 4 del Dpr 633/1972. La finalità della trasmissione telematica di dati e notizie all'Agenzia delle entrate è l'esecuzione degli opportuni controlli. Escluse dall'applicazione della norma le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), a patto che posseggano i requisiti necessari per essere qualificate come organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La trasmissione deve avvenire mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Escluse dall'applicazione delle norme: le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale previsto dalla legge 398/1991, consistente in un trattamento agevolato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi; gli enti associativi dilettantistici iscritti all'apposito registro del Coni, ove non svolgano attività commerciali. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà anche tempi e modalità di trasmissione del modello, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge, a esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, con i requisiti per essere qualificate come Onlus. L'onere della trasmissione di dati e notizie deve essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche, disciplinate a fini fiscali dall'articolo 90 della legge 289/2002. Elencati i requisiti necessari a configurare un ente come Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e a consentire l'accesso alle agevolazioni (anche di natura fiscale) che la legge accorda. Si considera "attività di beneficienza", rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle Onlus, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. La qualifica di Onlus (con i conseguenti benefici fiscali) prevista dall'articolo 10 comma 8 del decreto legislativo di disciplina delle Onlus (Dlgs 460/1997) spetta alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, senza che tale qualifica sia condizionata alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Previste agevolazioni fiscali per le Onlus: viene estesa l'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa, per un importo pari a 168 euro, ai trasferimenti in favore delle Onlus nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater all'articolo 1, comma 1, parte I della Tariffa allegata al Dpr 131/1986. Le agevolazioni fiscali per le Onlus trovano applicazione fino al 31 dicembre 2009. L'onere di attuazione delle agevolazioni fiscali in tema di imposta catastale è quantificato in 3 milioni di euro per il solo anno 2009. Commissione di massimo scoperto (articolo 2-bis) L'articolo, introdotto dalla Camera, prevede la sanzione della nullità per le clausole contrattuali che hanno per oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o in caso di utilizzi in assenza di fido; per clausole (comunque denominate) che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma; per le clausole che prevedano una remunerazione all'istituto bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi. La sanzione della nullità non opera in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, o il compenso per la messa a disposizione delle somme unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate. La predeterminazione di questi elementi deve essere effettuata in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, con specifica evidenziazione e rendicontazione con cadenza massima annuale, assieme all'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo. La norma fa salva, comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi sono comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge anticrisi, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di interessi usurari (articolo 1815 del Codice civile), delle norme che configurano la fattispecie penale di usura (articolo 644 del Codice penale), delle norme amministrative e penali con disposizioni in materia di usura (articoli 2 e 3 della legge 108/1996). Demandata al ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 108/1996. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. Obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, entro 150 giorni dalla medesima data. L'obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale, prevista per i contratti di durata, di tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, ove essa sia stata pattuita. Confidi (articolo 11) Fino a 450 milioni di rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Gli interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il 30% della somma è destinata agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi. La garanzia viene estesa alle imprese artigiane. La dotazione del Fondo di garanzia potrà essere incrementata tramite versamento di contributi da parte di banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, o con l'intervento della Sace Spa, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico. Copertura finanziaria (articolo 35). Gli oneri che non trovano autonoma copertura nell'ambito del decreto legge sono stati rideterminati in 4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, 2.112 milioni di euro per l'anno 2010 e 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011. Corrispettivi giornalieri delle imprese esercenti il commercio (articolo 16, comma 2) Abrogate le disposizioni (commi da 33 a 37-ter del Dl 223/2006) relative alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio. Crediti d'imposta (articolo 29) La normativa sul monitoraggio dei crediti di imposta è estesa a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del decreto anticrisi. Il principio è esteso al credito di imposta per le spese per attività di ricerca. Sul fronte delle spese per la ricerca confermate le risorse già stanziate sul bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo: si tratta di 375,2 milioni per il 2008, di 533,6 milioni per il 2009, di 654 milioni per il 2010 e di 65,4 milioni per il 2011. Decorrere dal 2009 la disciplina delle modalità per usufruire del credito di imposta per la ricerca: a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima del 29 novembre 2008, le imprese inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura prevista, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore dell'Agenzia. L'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta; b) per le attività di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati e il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta. L'approvazione del formulario prevista dal decreto è già stata effettuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2008. Modificate anche le disposizioni relative alla detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (si legga la voce dedicata, Detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici). Nell'ambito delle attività di monitoraggio circa l'effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni e per nuovi investimenti, l'Agenzia delle entrate effettuerà nel 2009 una ricognizione delle risorse formalmente impegnate. ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione ai crediti di imposta per investimenti e per l'occupazione, le risorse finanziarie sono ridotte di 1.155,6 milioni. Datori di lavoro domestico (articolo 16-bis, commi 11 e 12) Per i datori di lavoro domestico gli obblighi previsti dall'articolo 9-bis del Dl 510/1996 si intendono assolti con la presentazione all'Inps, attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. Le comunicazioni sono trasmesse dall'Inps, in via informatica, ai Servizi competenti, al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, all'Inail, nonché alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del Dlgs 181/2000 (in base a questa norma le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo). Deduzione dall'Ires e dall'Irpef della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi (articolo 6, commi da 1 a 4) Deducibilità ai fini Ires e Irpef del 10% dell'Irap pagata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. La deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 99, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986). Rimborso forfetario, fissato in misura non superiore al 10% dell'Irap pagata, ai soggetti che hanno già presentato istanza per il rimborso dell'imposta riferita agli interessi passivi e al costo del lavoro dipendente relativa ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. Ai fini dell'individuazione delle annualità interessate si considera il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento stabilito dall'articolo 38 del Dpr 602/1973. Per i contribuenti che al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto anticrisi) non hanno presentato alcuna istanza di rimborso, viene riconosciuto ugualmente il diritto al rimborso mediante presentazione tardiva all'Agenzia delle entrate dell'istanza, esclusivamente per via telematica, purché sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi. Limite di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e 400 milioni di euro per il 2011 per il rimborso delle istanze in base all'ordine cronologico di presentazione. Depositi fiscali ai fini Iva (articolo 16, comma 5-bis) Norma interpretativa sulla disciplina dei depositi fiscali ai fini Iva contenuta nel comma 4, lettera h) dell'articolo 50-bis, che prevede che siano effettuate senza pagamento dell'Iva le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi sempre che, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a 60 giorni. La disposizione della lettera h) si interpreta nel senso che le prestazioni di servizio, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito Iva. Detassazione contratti di produttività (articolo 5) Prorogato per il 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno realizzato un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35mila euro. Concorrono alla formazione del predetto importo anche le remunerazioni assoggettata a imposta sostitutiva. L'ammontare massimo di remunerazione agevolabile è fissato in misura pari a 6mila euro. Se il sostituto d'imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo d'imposta è diverso da quello che ha rilasciato il Cud per il 2008, il lavoratore dovrà rilasciare una attestazione nella quale dichiara l'ammontare del reddito conseguito nell'anno 2008. Detassazione dei micro progetti di arredo urbano (articolo 23) Gruppi di cittadini organizzati sono autorizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale. Devono essere indicati nella proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell'ente, i costi e i mezzi di finanziamento. I progetti devono essere realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati. L'ente interessato fornisce la propria assistenza e le eventuali prescrizioni. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, questa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale, può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate, regolando le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. In caso di immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è richiesto il preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione prescritti. Riconosciuta una detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere. Il beneficio è fissato in misura pari al 36% del costo. Successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, la detrazione d'imposta opererà nei confronti dei tributi propri dell'ente competente. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto anticrisi. È fatta salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle regioni è inoltre garantita la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle norme. Detrazione per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti (articolo 6, commi 4-quater e 4-quinquies) Prorogata all'anno 2010 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta, in via temporanea per gli anni 2007, 2008 e 2009. La detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2011. Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 19, comma 6) Modifiche alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici. Soppresso l'assoggettamento dei contribuenti alla procedure di comunicazione anche per gli interventi effettuati nel 2008 (e quindi con effetto retroattivo), facendo decorrere la nuova disciplina per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo (anziché in 3 o 10 anni come previsto attualmente). Non è previsto un tetto di spesa: il contribuente fruisce in via automatica, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, del beneficio fiscale. I contribuenti interessati sono, infatti, tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione ad hoc, secondo termini e modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. La comunicazione all'Agenzia delle entrate è utile al monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, varo di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto Economia 19 febbraio 2007 per snellire le procedure e ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Disavanzi sanitari (articolo 6-bis) Nuove disposizioni in materia di spesa sanitaria. Autorizzata l'erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi per il riequilibrio economico finanziario e nelle quali non sia stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi. Le regioni interessate devono farne richiesta. Il finanziamento può essere deliberato a condizione che la regione interessata provveda alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il termine del 31 dicembre 2008. Le somme sono erogate alle Regioni a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita dallo stesso. Norme per assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari con riferimento all'anno 2008. Le Regioni, per le quali non sono stati raggiunti gli obiettivi di risanamento e riequilibrio economico finanziario individuati dai Piani di rientro, non sono tenute a incrementare, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, limitatamente all'importo per il quale le regioni hanno adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura idonee e congrue a realizzare l'equilibrio nel settore sanitario per il medesimo anno. Documentazione informatica (articolo 16, commi da 12-bis a 12-undecies) Possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. La documentazione informatica va sempre resa consultabile. Di essa può essere fatta copia su diversi tipi di supporto per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione e gli altri obblighi previsti dalla legge a carico dell'impresa sono assolti dalla marcatura temporale (ogni 3 mesi) e dalla firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto delegato. La documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria. Gli obblighi di bollatura della documentazione informatica sono assolti ai sensi del Dm 23 gennaio 2004. Individuato nel deposito presso il registro delle imprese (anziché nell'iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta) il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie. Vista la soppressione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci, viene eliminato l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci dell'eventuale espropriazione di partecipazioni societarie e precisato che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall'iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci. Con l'eliminazione del libro dei soci dall'elenco dei libri sociali gli amministratori devono tenere, oltre al libro delle decisioni da loro assunte, il solo libro delle decisioni dei soci. Obblighi di deposito presso il registro delle imprese limitati alla copia del bilancio approvato. Soppressione dell'obbligo di presentazione in tale sede dell'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. La convocazione dell'assemblea avviene con lettera raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. in materia di recupero di aiuti illegittimi) sono assegnate a un Fondo, da ripartire tra gli enti pubblici territoriali, per le esigenze di trasporto locale non ferroviario. Fondazione Bietti (articolo 19, comma 18-bis) Finanziamento di un milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" con sede in Roma per lo studio e la ricerca in oftalmologia. Il finanziamento, a valere sul Fondo per l'occupazione, è concesso per il rilievo nazionale e internazionale della Fondazione nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia. Fondi comuni di investimento speculativo (articolo 14, commi da 6 a 9) Fino al 31 dicembre 2009, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15% del valore complessivo netto del fondo, la Sgr, società di gestione del risparmio, può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare. Può inoltre prevedere che nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, possa recare pregiudizio all'interesse dei partecipanti, la Sgr possa deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile (articolo 19-bis) Istituito il Fondo per il sostegno all'occupazione e all'imprenditoria giovanile, al posto dei 3 attualmente previsti (Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata, Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi), viene innalzato a 35 anni il limite di età per accedere ai finanziamenti agevolati, eliminata ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi. Modificata la procedura per l'adozione della normativa di attuazione, prevedendo l'emanazione di un Dpcm entro lo stesso termine di 180 giorni disposto dalla norma vigente, al posto di un decreto interministeriale. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 2, comma 5-ter) Viene incrementata di 20 milioni di euro per il 2009 la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Le risorse del Fondo sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. La dotazione del Fondo viene quantificata ogni anno dalla legge finanziaria, mentre le singole Regioni e i Comuni possono mettere a disposizione ulteriori risorse. Eliminato l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni societarie con firma digitale. Disposizione transitoria per permettere i necessari adempimenti: alle società a responsabilità limitata è concesso di depositare una dichiarazione a firma degli amministratori per integrare il contenuto del registro delle imprese con le risultanze del libro dei soci (di cui non è più obbligatoria la tenuta). Emergenza abitativa (articolo 18, comma 4-bis) Per una celere attuazione del piano casa, previsto dall'articolo 11 del Dl 112/2008, convertito con modifiche dalla legge 133/2008, viene previsto che le misure possono essere realizzate anche mediante di risorse finanziarie aggiuntive provenienti dal Fas (Fondo aree sottoutilizzate) di pertinenza di ciascuna regione. Entrata in vigore (articolo 36) Il decreto legge anticrisi è entrato in vigore il 29 novembre 2008, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Escussione delle garanzie prestate in favore della Pubblica amministrazione (articolo 28) Tutte le pubbliche amministrazioni, se creditrici di somme superiori a 250 milioni di euro garantite da fideiussioni e polizze fideiussorie a prima richiesta, trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, danno avvio alla procedura di riscossione della garanzia stessa. Le Pubbliche amministrazioni inviteranno, quindi, il garante a versare l'importo garantito entro i successivi 30 giorni, precisando le motivazioni alla base della pretesa creditoria. Se il garante non adempie, seguirà l'ordinaria procedura esecutiva con l'iscrizione dei crediti al ruolo (in solido nei riguardi sia del garante, sia del debitore garantito) entro i successivi 30 giorni dalla fine del termine di pagamento contenuto nell'invito. In caso di inadempimento delle procedure di escussione da parte dei pubblici dipendenti, questi sono soggetti al giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti. Eventi sismici (articolo 6, commi 4-bis e 4-ter) Sono estese alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 le disposizioni contenute nell'articolo 3 del Dl 162/2008, convertito con modificazioni dalla legge 201/2008, relativi ai territori dell'Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997. Lo scopo della disposizione è quello di definire la posizione tributaria e contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di sospensione dei relativi pagamenti. In particolare viene estesa la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili e l'ambito soggettivo di applicazione di tali benefici. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate fisserà le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2009. Individuate le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute per la definizione e per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze. La copertura della misura è quantificata in 54,9 milioni di euro per l'anno 2009, 32 milioni per l'anno 2010 e 7 milioni per l'anno 2011, nonché 4 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2019. Si provvede mediante costituzione di apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha una dotazione pari a 178,2 milioni per il 2009, 64 milioni per il 2010, 7 milioni per l'anno 2011 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2012 e fino al 2019, ed è alimentato da una corrispondente riduzione del Fas, Fondo per le aree sottoutilizzate. Expo Milano (articolo 22, comma 3) Il ministero dell'Economia, ai fini della costituzione della Società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della Società, pari a 48mila euro. Fatturazione elettronica (articolo 16-bis, comma 9) Sul fronte dell'attuazione della fatturazione elettronica si prevede che il decreto che il ministero dell'Economia e Finanze deve emanare di concerto con il ministro per le Riforme e l'Innovazione nella pubblica amministrazione, debba essere conforme a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività. Per le fatture trasmesse per via elettronica novità sul fronte delle regole tecniche idonee a garantire, per ogni fine di legge, l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto delle fatture di vendita o di acquisto contemplate dal Dpr 633/1972 (decreto Iva). Ferrovie e trasporto pubblico locale (articolo 25) Istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione di 960 milioni di euro per il 2009. Un decreto del ministero dell'Economia, di concerto con il ministero delle Infrastrutture, definirà i criteri di ripartizione delle modalità di erogazione delle risorse. Autorizzata una spesa di 480 milioni di euro l'anno dal 2009 al 2011 per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia Spa. L'erogazione delle somme è condizionata alla stipula dei contratti, per i quali si prescrive il rispetto di criteri di efficienza e razionalizzazione per assicurare il contenimento delle spese nei limiti degli stanziamenti statali e regionali e garantire che, per il 2009, non siano disposti aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Un decreto Economia, di concerto con le Infrastrutture, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto anticrisi, definirà la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti. Una quota delle risorse dovrà essere destinata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile. La copertura finanziaria degli oneri è quantificata in 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Ferrovie dello Stato Spa deve presentare al ministro dell'Economia una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni dell'articolo. Gli investimenti realizzati mediante il Fondo istituito dovranno rispettare la percentuale del 15% per il Nord e dell' 85% per il Sud del Paese. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge anticrisi (attuazione di una decisione europea Fondo per il credito dei nuovi nati (articolo 4, commi 1 e 1-bis). Istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un "Fondo di credito per i nuovi nati": si tratta di un fondo rotativo finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari con lo scopo di favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento. Il Fondo ha una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011. Le risorse arrivano dal Fondo per le politiche della famiglia. Un decreto non regolamentare emanato dal presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro dell'Economia, definirà criteri e modalità di funzionamento del Fondo e il rilascio e l'operatività delle garanzie. Il Fondo dispone anche di una integrazione di 10 milioni di euro disposta per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o con bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori delle malattie rare. Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti (articoli 4, commi da 3-bis a 3-quater) Le risorse del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti vengono destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il 40% è destinato all'attuazione di "patti per il soccorso pubblico", che dovrebbero essere stipulati annualmente tra il Governo e le associazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dovrebbero essere finalizzati al miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal relativo personale; la restante quota del 60%, è impegnata per la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico, mediante l'istituzione di una speciale indennità operativa relativa al servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. Fondo unico giustizia (articolo 27, comma 21-ter) Il ministero dell'Economia, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria (modulata su quella in materia di imposte dirette) a carico di Poste italiane Spa, banche ed altri operatori finanziari che omettano nei termini previsti, di intestare "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché i proventi relativi ad attività finanziarie oggetto di sequestro penale e antimafia nonché di trasmettere a Equitalia per via telematica le informazioni relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio e ai conti di deposito titoli. Per la verifica di detti obblighi il ministero può avvalersi della Guardia di finanza. Nella quota di risorse del Fondo unico giustizia da destinare al ministero dell'Interno, a quello della Giustizia e al bilancio dello Stato soltanto una percentuale non superiore al 20% può riguardare le risorse oggetto di sequestro penale e amministrativo. La percentuale del 20% può essere aumentata fino al doppio in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici. F24 enti pubblici, estensione (articolo 32-ter) Disposizioni in materia versamento dei tributi e contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni. Estensione dell'utilizzo del modello "F24 enti pubblici", già previsto per il pagamento dell'Irap, delle ritenute operate alla fonte, nonché delle addizionali, ai pagamenti di tutti i tributi erariali, dei contributi e dei premi dovuti dagli enti e dagli organismi pubblici ai diversi enti previdenziali e assicurativi. Sarà emanato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per quanto riguarda il pagamento dei tributi erariali e uno o più decreti del ministro dell'Economia, di concerto con i ministeri competenti, per quanto riguarda il pagamento dei tributi e dei premi. L'attuazione delle disposizioni in esame può avvenire anche progressivamente. Norme in favore degli enti pubblici che nel 2008 (nel primo anno di applicazione del modello F24EP) hanno effettuato ritardati pagamenti, purché il versamento avvenga non oltre il secondo mese successivo alla data di scadenza stabilita: in questa ipotesi non trova applicazione la sanzione pari al 30% dell'importo versato con ritardo prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997. Giochi (articolo 30-bis) Disposizioni relative alla determinazione del prelievo erariale unico (Preu) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del Coni e dell'Unire. Determinato l'ammontare del Preu relativamente ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando differenti aliquote, dal 12,6% all'8%, in base agli scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008. In particolare le aliquote sono così determinate: a) 12,6% fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008; b) 11,6% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo non superiore al 15% della raccolta del 2008; c) 10,6% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo compreso tra il 15% e il 40% della raccolta del 2008; d) 9% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo compreso tra il 40% e il 65% della raccolta del 2008; e)8% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo superiore al 65% della raccolta del 2008. Gli importi dei versamenti periodici del Preu dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura del 98% dell'aliquota massima del 12,6 per cento. Possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per omessi, carenti o intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Escluse le garanzie previste dall'articolo 3-bis del Dlgs 462/1997 nel caso in cui l'Aams verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia del Preu, sia di importo superiore alla somma da rateizzare. Il comma 3, infine, abroga la lettera f) del comma 13-bis, dell'articolo 39 del Dl 269/2003, che prevede la concessione su istanza dei soggetti passivi d'imposta della rateizzazione delle somme dovute (relative al Preu) nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà. A decorrere dal 1° gennaio 2011 verrà determinata, con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro delle Politiche agricole, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da destinare al Coni per il finanziamento dello sport, e all'Unire per il finanziamento del montepremi delle corse. Un provvedimento dell'Aams, di concerto con il ministero dell'Economia, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e con il ministero delle Politiche agricole, da emanare annualmente entro il 31 marzo, definirà le modalità operative della determinazione della base di calcolo di queste entrate erariali ed extraerariali, oltre alle modalità di trasferimento periodico delle risorse al Coni e all'Unire. Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al Coni è fissata in 470 milioni, mentre quella per l'Unire è determinata in 150 milioni. A valere sulle maggiori entrate determinate dall'aumento del Preu, rilevate annualmente dall'Aams, una quota pari all'1,4% del Preu sarà ripartita in parti uguali (ma non superiore a 140 milioni per ciascun ente) e assegnata in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori alle attività istituzionali del Coni e dell'Unire, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento dell'Unire, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. A decorrere dal 1° gennaio 2009, cessano gli effetti nei confronti del Coni e dell'Unire delle disposizioni contenute nell'articolo 1-bis, comma 7, del Dl 149/2008, introdotto dalla legge di conversione 184/2008 (esclusi dalla cessazioni degli effetti con decorrenza 1° gennaio 2009 il quarto periodo del comma 7, che assegna all'Unire per il 2008 un contributo pari a 25 milioni, al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali). In caso di ulteriori maggiori entrate rispetto, le somme saranno destinate con decreto del ministro dell'Economia al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti, al Fondo per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico o all'entrata dello Stato. Imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione e la cancellazione di ipoteche sugli autoveicoli (articolo 3, comma 13-bis) Viene ridotta a 50 euro (da 150,80 euro), l'Itp (imposta provinciale di trascrizione) per l'iscrizione al Pra di ipoteche convenzionali o per il residuo prezzo sui veicoli. Anche la cancellazione delle ipoteche è esente dall'imposta. Imprese in amministrazione straordinaria (articolo 14, comma 5) Disposizione in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Le operazioni - previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza - di cessione dei complessi aziendali o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile. Incentivi per la progettazione di opere e lavori (articolo 18, comma 4-sexies) Dal 1° gennaio 2009, viene ridotta allo 0,5% l'originaria quota del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista come corrispettivo e incentivo per la progettazione, destinando il restante 1,5% a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata al Fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Indennità di vacanza contrattuale (articolo 33) Liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico per il 2008. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (Vigili del fuoco e personale delle carriere diplomatica e prefettizia), l'erogazione, con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità riferita al primo anno del biennio economico 2008-2009, e cioè del 2008, nel caso in cui non sia corrisposta durante il 2008. Non applicazione delle disposizioni al personale in regime di diritto pubblico (articolo 3 del Dlgs 165/2001), nel caso in cui sia il trattamento economico sia direttamente disciplinato da disposizioni di legge, quale, ad esempio, i magistrati il personale dirigente delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, i professori e i ricercatori universitari. Le eventuali somme erogate costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-2009, da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Gli oneri derivanti sono quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale al proprio personale. Infrastrutture al servizio delle fiere (articolo 18, comma 4-ter) Autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova. Iniziative finanziate con incentivi pubblici (articolo 18-ter) Disposizioni per favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate anteriormente alla data di conversione del decreto anticrisi. Il saldo del contributo può essere incassato dopo l'avvenuta consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione che attesti la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità e il rispetto dei parametri occupazionali. Se il contributo pubblico fosse oggetto di una eventuale rideterminazione, restano comunque salvi gli importi già erogati e regolarmente rendicontati. L'ambito di applicazione di queste disposizioni è limitato ai soli programmi di investimento agevolati che risultino avere uno stato di realizzazione pari ad almeno i due terzi del programma originario e per i quali il programma realizzato rappresenti in ogni caso uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66% dell'occupazione prevista. Gli accertamenti di spesa delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area che comportano investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a un milione di euro. Interpello antielusivo (articolo 16, comma 1) Ridefinita la disciplina dell'interpello antielusivo a seguito della soppressione del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. Iva per cassa (articolo 7) L'Iva sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio diviene esigibile al momento dell'incasso se quest'ultimo è successivo al momento dell'emissione della fattura. Nel testo originario del decreto legge anticrisi si trattava di una misura sperimentale per il triennio 2009-2011. Ora invece la disposizione è strutturale: viene introdotto a regime il criterio di cassa in luogo di quello di competenza ai fini della determinazione del debito Iva. La norma estende l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972 alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o professione. Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, per le quali la mancanza di una documentazione dalla quale emergano dati del cliente farebbe nascere notevoli incertezze applicative. Un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze determinerà il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione del criterio per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva e quelli che applicano il regime dell'inversione contabile (il cosidetto reverse charge). Il differimento dell'esigibilità dell'Iva è ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione di cessione, trascorso il quale l'imposta diviene esigibile anche in caso di mancato incasso. Il termine annuale non si applica se l'acquirente è assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Ai fini della fruizione del beneficio, il contribuente deve indicare nella fattura che si tratta di vendita effettuata con imposta a esigibilità differita. In assenza di tale esplicita indicazione, all'imposta indicata in fattura si applica l'esigibilità immediata. L'efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione di Bruxelles. Iva sui servizi televisivi (articolo 31, commi 1 e 2) Dal 2009 applicazione dell'aliquota ordinaria Iva al 20% al posto dell'aliquota ridotta al 10%, sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto. Prorogato dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio Iva in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relativo a servizi di radiodiffusione e di televisione, oltre a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. Latte artificiale e pannolini (articolo 19, comma 18) Stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2009 per il rimborso delle spese per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati fino a 3 mesi di età. Destinatari dei rimborsi sono i beneficiari delle provvidenze del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (articolo 81, comma 29, del Dl 112/2008). Lsu scuola (articolo 34) Proroga per il 2009 del finanziamento delle attività per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. Viene autorizzata, dunque, la spesa di 110 milioni di euro. Materiali pornografici, addizionale su produzione e vendita anche per i maghi in tv (articolo 31, comma 3) Intervento sulla disciplina relativa all'addizionale alle imposte sul reddito dovuta sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. L'ambito di applicazione dell'addizionale viene estesa ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare e che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. La definizione delle modalità attuative è rinviata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto anticrisi. Viene introdotta una nuova definizione di materiale pornografico rinviando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto anticrisi, una determinazione più dettagliata del materiale. L'addizionale trova applicazione con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 29 novembre 2008 anche al reddito corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi che sollecitano la credulità popolare che si rivolgono al pubblico tramite numeri a pagamento. Mobilità fra i fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 19, comma 7-bis) In caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, la quota di adesione a carico del datore di lavoro presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al fondo interprofessionale di adesione in misura pari al 70% del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dallo stesso datore di lavoro per finanziare propri piani formativi. Il trasferimento è effettivo a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3mila euro. Obbligo, per il fondo di provenienza, di eseguire il trasferimento entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza addebito di oneri o costi, nonché il versamento di eventuali arretrati pervenuti dall'Inps entro 90 giorni dal loro ricevimento. Offerta pubblica di acquisto (articolo 13) Modifiche al Testo unico della finanza per rendere applicabili le regole relative alle difese delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto (Opa) soltanto qualora previste dagli statuti delle società. Opere pubbliche ed emergenza occupazionale (articolo 18, commi da 1 a 4) Riprogrammazione delle risorse nazionali per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese. L'obiettivo è quello di concentrare le risorse disponibili del Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate) su obiettivi che prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale. L'operazione è varata in considerazione "dell'eccezionale crisi economica internazionale" in atto. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto anticrisi, il Cipe assegnerà una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro (le risorse sono destinate alle attività di apprendimento prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché al sostegno al reddito); b) al Fondo infrastrutture, istituito a decorrere dal 2009 nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche. Le somme assegnate a tale Fondo saranno anche destinate alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali e archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità; c) al Fondo per la competitività, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca. Partecipazione dell'industria nelle banche (articolo 14, comma 1) In attuazione della direttiva 2007/44/Ce definita una nuova disciplina riguardante i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari. Pedaggi autostradali (articolo 2, comma sa 2 a 7). Limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1o maggio 2009. Con un Dpcm, da varare entro il 30 aprile 2009, saranno introdotte misure per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali. Fino al 30 aprile 2009 sospensione della riscossione anche dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009 come fissato dalla legge finanziaria 2007. Le società concessionarie che ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio. Modifiche all'articolazione delle funzioni dell'Anas. Monopoli di Stato (articolo 27, comma 21-bis) L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del personale del ministero dell'Economia e delle Finanze attualmente in servizio presso le Direzioni territoriali del ministero, per potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria. Mutui prima casa (articolo 2). Disposizioni in tema di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. È stabilito che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, a un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4%, senza "spread", e l' importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato. Le disposizioni si applicano soltanto all'importo delle rate che devono essere corrisposte nel corso del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l'obbligo di assicurare ai clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Fra le novità introdotte alla Camera la non applicazione degli onorari notarili, ma del solo rimborso delle spese, all'autenticazione degli atti di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesi per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi. La norma si applica ai mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria. Rimangono a carico del cliente gli onorari per le attività aggiuntive non necessarie all'operazione, ove espressamente richieste dal cliente. Per le formalità relative alle operazioni di portabilità dei mutui (previste dall'articolo 8 del Dl 7/2007) non debbano essere applicati, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, costi di alcun genere nei confronti dei clienti. È stato anche chiarito che le disposizioni del comma 1 si applicano ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale garantiti da ipoteca, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. La disciplina in tema di rate dei finanziamenti a tasso variabile viene estesa anche ai mutui rinegoziati. Nel caso di applicazione ai mutui così rinegoziati, l'effetto è a valere sul conto di finanziamento accessorio, o, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. Gli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota di rata da parte dello Stato sono pari a 350 milioni di euro per il 2009 e sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge anticrisi. Banche e intermediari finanziari iscritti negli appositi albi, in caso di offerta alla clientela di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a offrire ai clienti la possibilità di stipulare questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Banche e intermediari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, dovendo gli stessi trasmettere alla banca centrale, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Individuate sanzioni pecuniarie per l'inosservanza delle disposizioni e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia. Sono destinate al finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 in relazione alla disposizione sull'assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile (rispetto al già previsto importo di 350 milioni), registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari. Dal 1° gennaio 2009, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è estesa anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui. Personale comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (articolo 4, comma 3) Riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per la specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell'impiego, titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. La riduzione e le modalità applicative saranno disciplinate con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e dell'Innovazione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze. Il provvedimento sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi. Posta elettronica certificata per cittadini e amministrazioni pubbliche (articolo 16-bis, commi 5 e 6) A tutti i cittadini che ne facciano richiesta, sarà assegnata una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche. La posta elettronica certificata sarà usata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Alle amministrazioni pubbliche è imposto l'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle stesse amministrazioni, anche in questo caso con effetto equivalente, se necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Un Dpcm individuerà le modalità di rilascio della posta elettronica certificata e le modalità di attivazione del servizio rivolto ai cittadini mediante gara pubblica, prevedendosi anche il ricorso a strumenti di project financing. Posta elettronica certificata per le imprese (articolo 16, commi da 6 a 12) Obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto. Obbligo per i professionisti iscritti in albi di comunicare all'Ordine o al Collegio di appartenenza do comunicare a questi ultimi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge anticrisi. Ordini e Collegi renderanno poi consultabile esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni in via telematica l'elenco riservato dei propri iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica. Ritocchi alle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche, allo scopo di portare a regime l'uso della posta elettronica certificata come ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all'invio postale di documenti cartacei. Per amministrazioni, imprese costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'invio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata non richiede che il destinatario dichiari previamente la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. Consultazione telematica libera e senza oneri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel Registro delle imprese o negli albi o elenchi. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita solo a pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di competenza. Novellato il Codice dell'amministrazione digitale. Prepensionamento giornalisti (articolo 19, commi 18-ter e 18-quater) La liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia per i giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, limitatamente al numero di unità ammesso dal ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia, in base alle risorse finanziarie disponibili. Privatizzazione della società Tirrenia (articolo 26) Autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, per attivare le procedure di privatizzazione della società Tirrenia di navigazione Spa e delle società controllate, e consentire la stipula della nuova Convenzione, per assicurare i collegamenti marittimi essenziali. Lo stanziamento è subordinato agli esiti delle verifiche della Commissione europea sulla compatibilità con il regime comunitario delle convenzioni. Posticipata al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore della previsione normativa secondo la quale funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Procedure esecutive di progetti del Quadro strategico nazionale (articolo 20) Un Dpcm individuerà gli investimenti pubblici di competenza statale, inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro strategico nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e per le implicazioni di ordine occupazionale e sociale, da assoggettare a procedure derogatorie. La norma vuole, in tempi di crisi, sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole. I decreti attuativi fisseranno i tempi delle fasi di realizzazione dell'investimento, il quadro finanziario e la nomina dei commissari straordinari delegati con il compito di vigilare sul rispetto dei tempi. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di vigilare sull'operato dei commissari straordinari. Stanziati, per una sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture strategiche, un milione di euro l'anno per il 2009 e il 2010 per l'attività della struttura tecnica di missione. Previste forme di collaborazione con la Bei per i finanziamenti delle opere infrastrutturali. Programma delle infrastrutture strategiche (articolo 21) Rifinanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche ex Legge Obiettivo tramite la concessione di contributi quindicennali: 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Ravvedimento e sanzioni (articolo 16, comma 5) In tema di ravvedimento da parte del contribuente riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Riduzione dell'acconto Ires e Irap (articolo 10) Riduzione di tre punti percentuali della misura dell'acconto per l'anno 2008 ai fini dell' imposta sul reddito delle società (Ires) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) da parte dei soggetti Ires (società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società che esercitano attività commerciali, altri soggetti assimilati). Per effetto della norma, pertanto, l'acconto Ires passa dal 100% al 97%, mentre quello Irap passa dal 99% al 96 per cento. Per i contribuenti che abbiano già pagato l'acconto secondo le misure ordinarie, compete un credito d'imposta corrispondente al maggiore importo versato, da utilizzare in compensazione sulle imposte altrimenti dovute. Rinviato a un Dpcm l'individuazione delle modalità e dei termini per il versamento delle somme non corrisposte, ossia del minore acconto Ires e Irap pagato dai contribuenti. Il versamento precedentemente doveva essere effettuato entro l'anno 2008, ma il decreto milleproroghe ha prorogato il termine di emanazione del decreto al 31 marzo 2009. Rientro in Italia dei "cervelli" (articolo 17, commi 1 e 2) Agevolazione per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero: i redditi di lavoro dipendente o autonomo sono imponibili per il 10 % del loro ammontare, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell'Irap. L'incentivo decorre dal 1° gennaio 2009, si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, se mantiene la residenza fiscale in Italia. Il beneficio spetta a docenti e ricercatori che dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) o in uno dei cinque anni solari successivi (sino al 31 dicembre 2013) iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Le agevolazioni non spettano qualora l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno. I ricercatori per ottenere il beneficio devono essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, residenti all'estero non occasionalmente e aver svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all'estero per non meno di 2 anni. Rifiuti, esclusione del suolo non contaminato (articolo 20, comma 10-sexies) Modifica al Codice ambientale (Dlgs 152/2006) al fine di escludere dal novero dei rifiuti, che rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del codice, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione (articolo 9) Disposizioni in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Si prevede che, relativamente agli anni 2008 e 2009, le risorse che disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull'autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso Iva sulle auto aziendali (5.700 milioni per ciascun anno) siano iscritte sul fondo previsto dall'articolo 50, della legge finanziaria per il 2006 (legge 266/2005). Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato allo scopo di estinguere i debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari. La relazione tecnica a corredo della norma in esame chiarisce che la nuova disposizione prevede l'integrazione del fondo per i debiti pregressi al fine sia di consentire all'amministrazione finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali, sia per estinguere i debiti maturati nei confronti dei ministeri, il cui pagamento, secondo i criteri di contabilità nazionale, è considerato come regolazione debitoria pregressa. Riscossione (articolo 32) Modifiche alla disciplina della remunerazione dell'attività di riscossione, contenuta nell'articolo 17 del Dlgs 112//1999. Si abbassa l'aggio di remunerazione degli agenti della riscossione, determinato in una percentuale fissa pari al 9% delle somme iscritte a ruolo (prima era il 10%) e dei relativi interessi di mora. L'aggio è a carico del debitore nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, ove il pagamento sia tempestivo (o, entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella), mentre la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Viene mantenuta ferma la disposizione secondo cui, ove il pagamento non sia tempestivo, l'aggio rimane integralmente a carico del debitore. Le percentuali delle somme riscosse che costituiscono l'aggio possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del ministro dell'Economia, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite dalla legge, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse, indipendentemente dal tipo di ufficio che ha emesso il ruolo. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetti agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto Finanze 4 agosto 2000. Modifiche in materia di soggetti abilitati alla riscossione. Il destinatario delle disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive non è più il concessionario della riscossione, ma l'agente della riscossione. Spetta all'agente della riscossione, al posto del concessionario, il compenso per l'attività di esecuzione comunque svolta, nel caso in cui l'ente creditore emani un provvedimento che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo. Le norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Rimodulata la disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate, in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione. La restituzione delle anticipazioni può avvenire, anziché con rate di importo fisso, con rate di importo diverso. Le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", ove siano riferite a quote non erariali, sono restituite in 20 rate annuali decorrenti dal 2008, a un tasso di interesse pari all'Euribor diminuito di 0,50 punti. Per le quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima del 29 novembre 2008 (o prima della data in vigore del decreto in esame), la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'Euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto Economia. Ai fini della restituzione delle anticipazioni versate dai concessionari, i crediti risultanti dai bilanci delle società agenti della riscossione alla data del 31 dicembre 2007 sono rimborsati rispettivamente in 10 e 20 annualità di pari entità. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione deve essere eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, da effettuarsi a campione e sulla base di criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo. Per transazione fiscale si intende la possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo una proposta di pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, anche se non iscritti a ruolo, con l'eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Nel piano di concordato preventivo può essere formulata una proposta di pagamento dei tributi non solo in forma parziale, ma anche in forma dilazionata. La proposta di pagamento può, alla luce delle norme introdotte, riguardare non solo i tributi, ma anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota chirografaria del credito e con l'eccezione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea (ad esempio, i tributi e i dazi doganali). Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie in sede di concordato preventivo sono estese anche ai debiti previdenziali. Le norme introdotte dispongono che, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non contemplare un pagamento parziale. Anche per il credito contributivo, ove assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Le procedure necessarie al perfezionamento della transazione sono compiute ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale. Un decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi definirà modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. Disposizioni in deroga alla disciplina ordinaria della riscossione tramite ruolo, con lo scopo di facilitare il recupero delle somme dovute dai soggetti che hanno usufruito delle definizioni agevolate disposte dalla legge finanziaria 2003 (legge 289/2002) e che, tuttavia, hanno omesso di effettuare i relativi versamenti. Misure extra ordinem nei confronti dei debitori iscritti a ruolo, che hanno aderito alle definizioni agevolate disposte dalla medesima legge 269/2002, ma che hanno tuttavia omesso di effettuare i relativi versamenti. Ci sono norme per facilitare l'aggressione del patrimonio immobiliare di questi debitori. Viene infatti abbassato a 5mila euro (anziché 8mila, come previsto dalla disciplina generale in tema di espropriazione) il limite di importo al di sotto del quale l'agente non può procedere all'espropriazione immobiliare. Consentita la disapplicazione delle norme relative all'iscrizione di ipoteca. L'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari di cui dispone l'Agenzia delle entrate. Esteso l'ambito applicativo della disciplina di definizione agevolata anche ai contribuenti, nonché ai sostituti d'imposta, che alla data del 16 aprile 2003 hanno provveduto ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Fissata in 10 milioni di euro la misura minima di capitale interamente versato richiesto ai fini dell'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali. Escluse da questo limite le società a prevalente partecipazione pubblica. Prevista la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali ai soggetti che non possiedano il suddetto requisito finanziario. Se i soggetti già iscritti all'albo non adeguano il proprio capitale sociale alla misura minima di 10 milioni di euro entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, è prevista la decadenza dagli affidamenti in corso e la cancellazione dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.Recupero aiuti di Stato illegittimi concessi alle ex municipalizzate (articolo 24) Modificate le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/Ce della Commissione, limitatamente agli aiuti consistenti nell'esenzione dall'imposta sul reddito in favore delle società cosiddette ex municipalizzate. Le modifiche consentono all'Agenzia delle entrate di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria. La decisione 2003/193/Ce ha riconosciuto come aiuto di Stato l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito (ex Irpeg, ora Ires) concessa in favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria degli enti locali, le cosiddette ex municipalizzate, e la possibilità per queste di stipulare prestiti a tassi agevolati con la Cassa depositi e prestiti, obbligando l'Italia al recupero delle somme indebitamente erogate. In base all'articolo 25 le somme recuperate sono assegnate a un Fondo, da ripartire tra gli enti pubblici territoriali, per le esigenze di trasporto locale non ferroviario. Recupero crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione (articolo 27, commi da 16 a 20) I commi 16-20 recano disposizioni in tema di recupero dei crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione. Ampliati i termini per la notifica dell'atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati. Si dispone infatti che, fermi restando i termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia, per il reato di indebita compensazione l'atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. L'allargamento dei termini di decadenza si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti, utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali, alla data del 29 novembre 2008 siano ancora pendenti i termini ordinari per l'accertamento. Inasprite le sanzioni amministrative per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti: l'ammontare della sanzione va da un minimo del 100% a un massimo del 200% della misura dei crediti. Previste conseguenze del mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, entro il termine assegnato dall'ufficio (che deve essere comunque non inferiore a 60 giorni): le somme dovute sono iscritte nei ruoli straordinari; le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo. Disciplina dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute in base all'atto di recupero: essi sono equiparati ai termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base a provvedimenti accertamento. Regime Iva della vendita di documenti di viaggio per trasporto di persone per parcheggi di veicoli (articolo 31-bis) Intervento sulla disciplina Iva delle attività di vendita di documenti di viaggio per trasporto di persone e parcheggio auto. Eliminazione del riferimento alla vendita da parte di rivenditori autorizzati per quanto riguarda i documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone; inclusione nell'ambito di applicazione Iva dei documenti di sosta relativi ai parcheggi dei veicoli; estensione dell'ambito di applicazione per quanto riguarda l'autoparcheggio in quanto non limita la disciplina alla vendita di documenti di sosta. Registrazione telematica degli atti di trasferimenti di partecipazioni (articolo 16, commi 10-bis e 10-ter) Obbligo, a carico degli intermediari abilitati, di richiedere la registrazione in via telematica degli atti di trasferimento delle partecipazioni (articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge 112/2008. Riallineamento e rivalutazione per le imprese che applicano i principi contabili internazionali (articolo 15, commi da 1 a 9 e 12-bis) Arriva la facoltà, per le società che applicano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), di optare per il riallineamento dei valori contabili, con riferimento alle divergenze determinate dall'applicazione di diversi criteri fiscali. Riallineamento maggiori valori a seguito di operazioni straordinarie (articolo 15, commi da 10 a 12) Varate disposizioni in tema di riallineamento delle divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli. 172, 173 e 176 del Tuir (che si occupano di fusione, scissione e conferimento) relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali, nonché ad altri cespiti per i quali, è previsto un assoggettamento dei maggiori valori ad aliquota ordinaria. Sicurezza e soccorso pubblico (articolo 18, comma 4-sexies) Dal 1° gennaio 2009, viene ridotta allo 0,5% l'originaria quota del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista come corrispettivo e incentivo per la progettazione, destinando il restante 1,5% a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata al Fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Società che forniscono servizi di committenza (articolo 18, commi 4-septies e 4-octies) Escluse dai limiti all'attività che le amministrazioni pubbliche possono svolgere tramite strutture societarie le società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto: a) di enti senza scopo di lucro; b) di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico e associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie (articolo 12) Il ministero dell'Economia è autorizzato a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle banche, strumenti finanziari privi dei diritti (articolo 2351 del codice civile), computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati, convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. La sottoscrizione avviene a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate dalla legge, ed è condizionata all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo con il ministero dell'Economia e delle finanze, su livello e condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. Prevista anche l'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico con previsioni in tema di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Stazioni appaltanti (articolo 16-bis, comma 10) Le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio a ogni fine di legge. Studi di settore (articolo 8) Revisione congiunturale speciale degli studi di settore. In deroga all'articolo 1, comma 1, del Dpr 195/1999 gli studi di settore possano essere integrati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, con lo scopo di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. Necessario il parere della commissione prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146/1998. Tariffe, blocco e riduzione (articolo 3, commi 1 e da 8 a 13) Sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto anticrisi e per tutto il 2009 dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione di tali diritti, contributi o tariffe. La sospensione non opera per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo. Monitoraggio, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sull'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. Entro il 28 febbraio 2009, l'Authority adotta le misure e formula ai ministri competenti le proposte necessarie per assicurare che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. Esteso l'accesso alla tariffa elettrica agevolata introdotta dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007 anche ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica. Introdotto dal 1° gennaio 2009 un regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas (cosiddetto bonus gas) che si affianca a quello gia previsto per il settore elettrico. La compensazione della spesa, che tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali, viene riconosciuta in base alle zone climatiche e in forma parametrata al numero di componenti la famiglia, per ottenere una riduzione della spesa dell'utente medio, al netto delle imposte, indicativamente del 15 per cento. La procedura di accesso al bonus gas prevede la presentazione di un'apposita richiesta al comune di residenza secondo le modalità stabilite per l'accesso alle tariffe elettriche agevolate. Destinatarie delle tariffe elettriche agevolate e della compensazione della spesa per la fornitura di gas anche le famiglie con almeno 4 figli a carico e con Isee non superiore a 20 mila euro. Interventi in materia di disciplina del mercato elettrico e di dispacciamento dell'energia elettrica.Riscossione coattiva (articolo 32-bis) Disposizioni per semplificare le procedure di riscossione coattiva. Gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento sono direttamente iscritti a ruolo, se si tratta di somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento. L'iscrizione viene effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso. Demandata alla società Equitalia Spa il riversamento delle somme riscosse agli enti previdenziali creditori. Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Rivalutazione di beni immobili (articolo 15, commi da 16 a 23) Facoltà di rivalutare gli immobili iscritti nel bilancio societario relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Lo scopo, chiarito nella relazione illustrativa, è quello di consentire ai soggetti interessati l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. Le disposizioni interessano le società di capitali (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir), le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice ed equiparate purché non adottino, nella redazione del bilancio, i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs). Roma capitale (articolo 18, commi 4-quater e 4-quinquies) Esclusa l'applicazione del Patto di stabilità interno negli anni 2009 e 2010 nei confronti del comune di Roma. La norma è finalizzata a modificare l'applicazione delle regole del Patto di stabilità interno nei confronti del Comune di Roma, assimilando, sotto questo profilo, la gestione ordinaria del comune di Roma a un ente di nuova istituzione nell'anno 2008. Dunque alla gestione ordinaria del comune di Roma si applicano le stesse disposizioni previste per gli enti di nuova istituzione nell'anno 2008, che prevedono l'applicazione del Patto di stabilità interno soltanto a decorrere dall'anno 2011. Nel 201, poi, il Patto sarà applicato assumendo, come base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2009. Salva-Malpensa (articolo 19, comma 5-bis) Per il trasporto aereo, per assicurare il mantenimento dei collegamenti internazionali e i livelli occupazionali del settore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, il ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero degli Affari esteri, promuoverà la conclusione di accordi bilaterali, o la modifica di quelli esistenti, per consentire di ampliare il numero dei vettori operanti sulle rotte interne e internazionali, o incrementare le frequenze sulle quali è consentito operare i voli, dando priorità ai vettori che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali. In via transitoria si prevede inoltre che l'Enac per consentire la massima accessibilità alle rotte internazionali da e per l'Italia, rilasci ai vettori che ne facciano richiesta autorizzazioni temporanee, di durata non inferiore a 18 mesi. Scuola superiore della Pubblica amministrazione (articolo 17, comma 2-bis) Viene integrata di un milione di euro la dotazione finanziaria legata al riordinamento e al potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Riscossione coattiva (articolo 32-bis) Disposizioni per semplificare le procedure di riscossione coattiva. Gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento sono direttamente iscritti a ruolo, se si tratta di somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento. L'iscrizione viene effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso. Demandata alla società Equitalia Spa il riversamento delle somme riscosse agli enti previdenziali creditori. Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Rivalutazione di beni immobili (articolo 15, commi da 16 a 23) Facoltà di rivalutare gli immobili iscritti nel bilancio societario relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Lo scopo, chiarito nella relazione illustrativa, è quello di consentire ai soggetti interessati l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. Le disposizioni interessano le società di capitali (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir), le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice ed equiparate purché non adottino, nella redazione del bilancio, i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs). Roma capitale (articolo 18, commi 4-quater e 4-quinquies) Esclusa l'applicazione del Patto di stabilità interno negli anni 2009 e 2010 nei confronti del comune di Roma. La norma è finalizzata a modificare l'applicazione delle regole del Patto di stabilità interno nei confronti del Comune di Roma, assimilando, sotto questo profilo, la gestione ordinaria del comune di Roma a un ente di nuova istituzione nell'anno 2008. Dunque alla gestione ordinaria del comune di Roma si applicano le stesse disposizioni previste per gli enti di nuova istituzione nell'anno 2008, che prevedono l'applicazione del Patto di stabilità interno soltanto a decorrere dall'anno 2011. Nel 201, poi, il Patto sarà applicato assumendo, come base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2009. Salva-Malpensa (articolo 19, comma 5-bis) Per il trasporto aereo, per assicurare il mantenimento dei collegamenti internazionali e i livelli occupazionali del settore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, il ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero degli Affari esteri, promuoverà la conclusione di accordi bilaterali, o la modifica di quelli esistenti, per consentire di ampliare il numero dei vettori operanti sulle rotte interne e internazionali, o incrementare le frequenze sulle quali è consentito operare i voli, dando priorità ai vettori che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali. In via transitoria si prevede inoltre che l'Enac per consentire la massima accessibilità alle rotte internazionali da e per l'Italia, rilasci ai vettori che ne facciano richiesta autorizzazioni temporanee, di durata non inferiore a 18 mesi. Scuola superiore della Pubblica amministrazione (articolo 17, comma 2-bis) Viene integrata di un milione di euro la dotazione finanziaria legata al riordinamento e al potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Semplificazione per famiglie e imprese (articolo 16-bis) Varate nuove disposizioni per effettuare le dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e le comunicazioni concernenti lo stato civile (nascite, morti, matrimoni). I cittadini comunicheranno agli uffici le variazioni delle posizioni anagrafiche e le comunicazioni dello stato civile. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo, l'anagrafe tarsmetterà le variazioni all'Indice Nazionale della Anagrafi (Ina), che le renderà disponibili alle amministrazioni pubbliche. La richiesta da parte dell'amministrazione di documenti diversi da quelli ritenuti indispensabili per la formazione e l'annotazione degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce d'ora in poi una violazione dei doveri d'ufficio ai fini della responsabilità disciplinare. Le novità all'anagrafe saranno definite da un decreto dei ministri della Pubblica amministrazione e dell'Innovazione e dell'Interno, adottati con il parere della Conferenza unificata. A tutti i cittadini che ne facciano richiesta, sarà assegnata una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche. La posta elettronica certificata sarà usata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Alle amministrazioni pubbliche è imposto l'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle stesse amministrazioni, anche in questo caso con effetto equivalente, se necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Un Dpcm individuerà le modalità di rilascio della posta elettronica certificata e le modalità di attivazione del servizio rivolto ai cittadini mediante gara pubblica, prevedendosi anche il ricorso a strumenti di project financing. Sul fronte dell'attuazione della fatturazione elettronica si prevede che il decreto che il ministero dell'Economia e Finanze deve emanare di concerto con il ministro per le Riforme e l'Innovazione nella pubblica amministrazione, debba essere conforme a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività. Per le fatture trasmesse per via elettronica novità sul fronte delle regole tecniche idonee a garantire, per ogni fine di legge, l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto delle fatture di vendita o di acquisto contemplate dal Dpr 633/1972 (decreto Iva). L'articolo prevede inoltre che le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio a ogni fine di legge. Per i datori di lavoro domestico gli obblighi previsti dall'articolo 9-bis del Dl 510/1996 si intendono assolti con la presentazione all'Inps, attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. Le comunicazioni sono trasmesse dall'Inps, in via informatica, ai Servizi competenti, al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, all'Inail, nonché alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del Dlgs 181/2000 (in base a questa norma le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo). Semplificazione per famiglie e imprese (articolo 16-bis) Varate nuove disposizioni per effettuare le dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e le comunicazioni concernenti lo stato civile (nascite, morti, matrimoni). I cittadini comunicheranno agli uffici le variazioni delle posizioni anagrafiche e le comunicazioni dello stato civile. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo, l'anagrafe tarsmetterà le variazioni all'Indice Nazionale della Anagrafi (Ina), che le renderà disponibili alle amministrazioni pubbliche. La richiesta da parte dell'amministrazione di documenti diversi da quelli ritenuti indispensabili per la formazione e l'annotazione degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce d'ora in poi una violazione dei doveri d'ufficio ai fini della responsabilità disciplinare. Le novità all'anagrafe saranno definite da un decreto dei ministri della Pubblica amministrazione e dell'Innovazione e dell'Interno, adottati con il parere della Conferenza unificata. A tutti i cittadini che ne facciano richiesta, sarà assegnata una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche. La posta elettronica certificata sarà usata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Alle amministrazioni pubbliche è imposto l'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle stesse amministrazioni, anche in questo caso con effetto equivalente, se necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Un Dpcm individuerà le modalità di rilascio della posta elettronica certificata e le modalità di attivazione del servizio rivolto ai cittadini mediante gara pubblica, prevedendosi anche il ricorso a strumenti di project financing. Sul fronte dell'attuazione della fatturazione elettronica si prevede che il decreto che il ministero dell'Economia e Finanze deve emanare di concerto con il ministro per le Riforme e l'Innovazione nella pubblica amministrazione, debba essere conforme a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività. Per le fatture trasmesse per via elettronica novità sul fronte delle regole tecniche idonee a garantire, per ogni fine di legge, l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto delle fatture di vendita o di acquisto contemplate dal Dpr 633/1972 (decreto Iva). L'articolo prevede inoltre che le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio a ogni fine di legge. Per i datori di lavoro domestico gli obblighi previsti dall'articolo 9-bis del Dl 510/1996 si intendono assolti con la presentazione all'Inps, attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. Le comunicazioni sono trasmesse dall'Inps, in via informatica, ai Servizi competenti, al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, all'Inail, nonché alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del Dlgs 181/2000 (in base a questa norma le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo). Terrorismo, misure di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento (articolo 14, commi da 2 a 4) Modifiche alla disciplina che affida all'Agenzia del demanio la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento nell'ambito decreto legislativo 109/2007, che contiene misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce. Titolari di partita Iva (articolo 16, comma 3) Abrogati i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 relativi alla disciplina delle compensazioni effettuate dai titolari di partita Iva. Valutazione dei titoli (articolo 15, commi da 13 a 15) A causa della crisi economica e della forte turbolenza dei mercati finanziari varata una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli. Volontari del servizio civile nazionale (articolo 4, comma 2) Sono riscattabili i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, a domanda dell'assicurato e senza oneri per il Fondo Nazionale del servizio civile. La norma riguarda i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e quelli della gestione separata. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 120 rate |
lunedì 29 giugno 2009
Novità normative della manovra anticrisi d'estate
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