Nella disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 36, in caso di affitto di azienda relativo ad attivita' svolta in un immobile condotto in locazione non si produce l'automatica successione nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, ma la successione e' soltanto eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, contratto quest'ultimo che puo' presumersi fino a prova contraria, alla stregua dei principi di cui all'art. 2558 c.c., comma 3D'altro canto, nel caso di affitto di azienda comprendente un immobile goduto in forza di un contratto di locazione la ricorrenza di una cessione di tale contratto, anziche' di una sublocazione, va presunta, fino a prova contraria, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2558 c.c., e, comunque fonte: anaci.ite' evincibile dalla circostanza che il locatore abbia accettato il pagamento del canone direttamente in suo favore, cosi' aderendo alla costituzione del rapporto con l'affittuario dell'azienda. |
martedì 30 giugno 2009
Cassazione Civile, Sezione III, 30 gennaio 2009 n. 2491: In caso di trasferimento di azienda non è automatica anche la successione nel contratto di locazione dell'immobile
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