Non occorre documentazione fotografica se presiedono organi di polizia
Con il ricorso del comune di Vicopisano, dopo che un'automobilista aveva ottenuto l'annullamento di una multa dal giudice di pace, la Corte di Cassazione, con sentenza 12343/2009, ha stabilito che, anche se non rilasciano una documentazione fotografica accertano la velocità di un veicolo. Quindi le multe sono valide e vanno pagate. E' ammesso solo il difetto di omologazione e di funzionamento dell'apparecchio.
«In tema di autovelox non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada». Così la Cassazione conclude che «è legittima la contestazione della velocità» con autovelox «che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento restando affidata all'attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato». fonte: innovativo.i |
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