| L'AGEA, Agenzia del Ministero delle Politiche Agricole e forestali per le erogazioni in agricoltura, competente in materia di coordinamento e di gestione delle attività agricole e della conseguente acquisizione e verifica di tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale tramite il SIAN, sistema informativo agricolo nazionale, fermi i poteri di indirizzo e monitoraggio del Ministero, indiceva una gara per la selezione del socio privato di minoranza della costituita società mista SIN s.r.l., con capitale sociale interamente sottoscritto dall'AGEA, mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. L'evoluzione storico-normativa della società mista L'introduzione della società mista con capitale pubblico-privato, come modello di gestione del servizio pubblico, viene fatta risalire all'art. 22 della L. n. 142/90 (1), che consentiva il ricorso al modello delle società a prevalente capitale pubblico locale per l'erogazione di servizi di carattere economico-imprenditoriale, qualora risultasse «opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati». Successivamente, mentre il D.Lgs. n. 157/95 consentiva la partecipazione pubblica in tali società anche alle Regioni e allo Stato, la L. n. 172/97 modificava l'art. 22 della L. n. 142/90, prevedendo la società mista a prevalente capitale pubblico locale come modello di gestione dei servizi alternativo, tra l'altro, alla concessione. L'art. 35 della L. n. 441/2001, invece, provvedeva a modificare l'art. 22 della L. n. 142/90, nel frattempo trasfuso nell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. Testo Unico degli Enti Locali), prevedendo la società per azioni, scelta mediante gara pubblica, quale unica modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale (2). Il modello della società mista è stato, però, "riesumato" dalla L. n. 326/2003 (di conversione del D.L. n. 269/2003), nonché dall'art. 4, comma 234, della L. n. 350/2003, risultando oggi annoverato tra i soggetti che erogano servizi pubblici locali ai sensi del predetto art. 113 del TUEL. L'attuale affidamento del servizio pubblico locale a società miste, secondo il disposto dell'art. 113, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, è, tuttavia, subordinato, ai fini della sua compatibilità con i principi nazionali e, soprattutto, comunitari in materia di concorrenza, all'espletamento di una gara, con procedure ad evidenza pubblica, per la scelta del socio privato. Tale subordinazione, oltre ad attuare il principio della concorrenza, trova possibile spiegazione anche nell'intento, del legislatore italiano, di legittimare le gestioni dirette fino a quel momento esistenti, contraddistinte, per la massima parte, da affidamenti a società di capitali sorte in seguito a offerte pubbliche di vendita (3). L'Adunanza Plenaria n. 1/2008 del Consiglio di Stato, non esprimendosi in maniera diretta sulla natura (pubblica o privata) attribuibile alla società mista (4), ha collocato tale tipologia di società nell'ambito della nozione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), rinvenibile nel "Libro Verde", presentato dalla Commissione CE il 30 aprile 2004, e riferita a tutte le «forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio». Nel prefato documento la Commissione CE evidenzia un aumento del ricorso allo strumento del Partenariato Pubblico Privato, e lo riconduce - nell'ottica di un'evoluzione del ruolo dello Stato nella sfera economica da operatore diretto ad organizzatore, regolatore e controllore - a diversi fattori, tra cui la necessità di ottenere il contributo di finanziamenti privati e la possibilità di beneficiare dei metodi di funzionamento del settore privato nel quadro della vita pubblica. Come evidenziato dalla prefata decisione dell'Adunanza Plenaria, la ratio dell'istituto va rinvenuta nella difficoltà dell'amministrazione di reperire, in maniera autonoma, risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio alla collettività e nella conseguente necessità di ricorrere, al fine di poter garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità, a capitali ed energie private. Il ricorso a forme di Partenariato Pubblico Privato non deve, però, come precisato sia dalla Commissione che dal Parlamento europeo, essere identificato come "l'anticamera" di un processo di privatizzazione delle funzioni pubbliche, costituendo proprio strumento alternativo a quest'ultima, in quanto possibile strumento di organizzazione e gestione delle funzioni pubbliche da parte delle pubbliche Amministrazioni, che continuano ad essere titolari della più ampia facoltà di stabilire se esercitare direttamente i propri compiti istituzionali, avvalersi o meno di soggetti privati terzi oppure di imprese interamente controllate. Inoltre, i Partenariati Pubblico Privati (5) possono essere considerati delle forme di cooperazione a lungo termine, disciplinate contrattualmente, tra il settore pubblico e quello privato per l'espletamento di compiti pubblici, all'interno delle quali le risorse sono gestite in maniera congiunta e i rischi legati ai progetti sono suddivisi in modo proporzionato sulla base delle competenze di gestione del rischio dei partner del progetto, senza rappresentare «un primo passo verso la privatizzazione di compiti pubblici», dal momento che essi «costituiscono un modo possibile per organizzare il compimento dei compiti del settore pubblico e che quest'ultimo anche in futuro deve conservare la facoltà di decidere se eseguire una funzione direttamente oppure tramite una propria impresa o con terzi del settore privato (6)». Ferme le premesse sopra evidenziate, l'Adunanza Plenaria n. 1/2008 del Consiglio di Stato considera principio oramai acquisito nell'ordinamento interno la necessità, in ambito di costituzione di società miste, di ricorrere a procedure selettive per la scelta del partner privato; principio, peraltro, rinvenibile, de iure condito, nel testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (7), nella parte in cui prescrive che «Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica». Ne consegue che all'interno del nostro ordinamento sia stato codificato il principio secondo cui, nella costituzione di società miste, consentite nei soli casi già previsti da una disciplina speciale, nel rispetto del principio di legalità, la scelta del socio deve avvenire "con procedure di evidenza pubblica". Infine, l'art. 23-bis, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, dispone che «Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità». Lo schema di regolamento del decreto del Presidente della Repubblica attualmente disponibile sulla rete internet (8), recante il regolamento di attuazione dell'art. 23-bis, comma 10, del D.L. n. 112/2008, all'art. 2 stabilisce che «I servizi pubblici locali sono affidati: a) in via ordinaria a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica secondo quanto disposto dall'art. 23-bis, comma 2, nonché a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante le stesse procedure, nel rispetto dei principi di cui al medesimo art. 23-bis, comma 2, che abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio». Pertanto, alla luce dell'ultimo intervento del legislatore in subiecta materia - sebbene il regolamento governativo ex art. 23-bis, comma 10, del D.L. n. 112/2008 non sia stato ancora emanato - l'affidamento del servizio pubblico a società mista viene, oramai, considerata modalità ordinaria di affidamento, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante le stesse procedure, nel rispetto dei principi di cui al medesimo art. 23-bis, comma 2, che abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio (in conformità allo stesso disposto dell'art. 23-bis, comma 10, del D.L. n. 112/2008). Le tre distinte teorie sull'affidamento diretto a società miste Secondo la seconda Sezione del Consiglio di Stato nel parere n. 456/2007, la sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e per la scelta del socio, impedirebbe che vi siano distorsioni nel libero gioco della concorrenza e violazioni del principio della parità di trattamento in danno di tutti i soggetti economici operanti nel settore interessato dall'oggetto dell'affidamento (9). Infatti, relativamente alla legittimità di affidamenti senza gara in favore di società miste nelle quali pure il partner privato sia stato scelto con gara, si sono sul punto registrate diverse posizioni. Per una prima posizione, di recente accolta da C.G.A. Sicilia, 27 ottobre del 2006, n. 589, è necessario concludere nel senso dell'illegittimità comunitaria e della doverosa disapplicazione del citato art. 113, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000. Diverse le argomentazioni addotte a sostegno di tale posizione. In primo luogo, si rileva che se è vero che a monte, nella fase della costituzione della struttura societaria e della scelta del socio, è garantito il dispiegarsi della concorrenza, è parimenti vero che ci possono essere soggetti interessati ad ottenere l'affidamento del servizio pubblico locale, non anche a farlo in società con l'ente pubblico: la disciplina in questione finirebbe, pertanto, per imporre al soggetto interessato di entrare in società con l'amministrazione locale. Il secondo argomento è quello con cui si evidenzia che gli stessi criteri di selezione del socio, e a valle di colui che deve gestire il servizio, sono diversi. Mentre nella gara per la selezione del socio assumono rilievo decisivo i criteri dell'affidabilità economica, della solidità finanziaria, della capacità organizzativa, nell'affidare il servizio, viceversa, assume peso decisivo la valutazione della concreta capacità del concorrente di gestire al meglio il servizio. Sicché anche i criteri di selezione cambiano. La circostanza che ci sia stata la gara a monte non giustifica, pertanto, esonero dal gestire la gara a valle, in sede di affidamento del servizio. È agevole, al riguardo, obiettare osservando che, se la società nasce con un oggetto ben delimitato, è certo consentito, già al momento di selezione del socio, effettuare il confronto tra gli aspiranti soci tenendo conto, non solo della rispettiva solidità finanziaria ed organizzativa, ma anche comparando i progetti di concreta gestione del servizio che questi sono tenuti a presentare. Sicché, non è vero che i criteri di selezione del partner e quelli di selezione a valle del soggetto cui affidare il servizio debbano necessariamente distinguersi: possono sovrapporsi a condizione che il servizio pubblico da affidare a valle alla costituita società sia già delimitato al momento in cui si indice la gara per la selezione del partner. Inoltre, nella seconda gara, il soggetto pubblico si troverebbe nella doppia, inconciliabile posizione di amministrazione aggiudicatrice e (in quanto socio di una società interessata all'acquisizione del servizio) di concorrente. Un opposto indirizzo ermeneutico, invece, manifestatosi essenzialmente in dottrina, sostiene che la società mista a prevalente partecipazione pubblica possa essere sempre affidataria diretta dei servizi, alla sola condizione che la scelta del contraente privato sia avvenuta mediante trasparenti procedure selettive (nel nostro ordinamento imposte, generalmente, dalle regole di contabilità concernenti i "contratti attivi"). L'idea di fondo di questa ipotesi ricostruttiva è che il contratto sociale presenta caratteristiche e funzioni radicalmente diverse da quelle proprie degli appalti, con la conseguenza che non avrebbero particolare rilevanza le regole - anche di derivazione comunitaria - concepite per garantire la concorrenza nei settori disciplinati dalle direttive in materia di appalti. L'orientamento favorevole alla legittimità di affidamenti diretti di servizi a società miste fonda i propri orientamenti sullo scopo sottostante la costituzione stessa di tali forme societarie. Si rileva, infatti, soprattutto in relazione agli enti locali, che le società per azioni a capitale misto sono costituite dalle pubbliche Amministrazioni «al precipuo scopo di affidare loro i servizi pubblici di propria competenza», non rivestendo altrimenti alcuna utilità (10). Una terza linea ermeneutica, intermedia tra le prime due, espressa in sede consultiva dalla seconda Sezione del Consiglio di Stato (parere n. 456/2007), muove anch'essa dalla premessa secondo cui il fenomeno dell'affidamento a società mista pubblica e privata vada accuratamente distinto dall'in house providing. Secondo questa impostazione, sarebbe, tuttavia, illogico ammettere, in alternativa all'affidamento del 100% del servizio all'esterno, la (sola) rinuncia totale al mercato con la società pubblica in house e non consentire, invece - in settori specifici, individuati dalla legge considerando la peculiarità di una data materia e, quindi, l'inopportunità di una totale devoluzione ai privati, ma anche l'impossibilità tecnica di lasciar gestire il servizio interamente alla "parte pubblica" - un'apertura parziale a più flessibili "forme di collaborazione" pubblico-privato, laddove tale apertura si giustifichi razionalmente con l'esigenza di un controllo più stringente sull'operatore, in quanto svolto, non nella veste di committente, ma in quella di socio e, soprattutto, sia delimitata da tutte quelle garanzie di definitezza dell'oggetto e della durata dell'affidamento che sole possono ricondurre il modello ad un affidamento all'esterno (sia pure per certi aspetti peculiare) e non come un affidamento in house (11). In altri termini, come si legge nel citato parere delle II Sezione «se è vero che la società mista, in quanto tale, non è sottoposta al controllo analogo, è dirimente la circostanza che proprio la componente esterna che esclude la ricorrenza dell'in house è selezionata con procedure di evidenza pubblica: la quota esterna alla pubblica amministrazione è, cioè, reperita con il ricorso ad un mercato che è certamente premiato, diversamente da quanto avviene nel caso della "chiusura in se stessa" dell'amministrazione in un modello di pura autoproduzione. E ciò avviene coniugando l'interesse alla valorizzazione delle risorse del mercato, che altrimenti resterebbero disattese da una logica di monopolio pubblico, con l'interesse dell'amministrazione pubblica alla scelta di moduli organizzatori che le consentano di esercitare un controllo non solo esterno (come soggetto affidante) ma interno ed organico (come partner societario) sull'operato del soggetto privato selezionato per la gestione». Alla stregua di questa tesi, sembra allora ammissibile il ricorso alla figura della società mista (quantomeno) nel caso in cui essa non costituisca, in sostanza, la beneficiaria di un "affidamento diretto", ma la modalità organizzativa con la quale l'amministrazione controlla l'affidamento disposto, con gara, al "socio operativo" della società. Secondo la decisione in commento, infatti, traspare dal citato parere n. 456/2007, per la rigorosità degli argomenti ivi svolti a cui si ritiene che null'altro si possa o debba aggiungere, la preoccupazione di fondo - che attinge, con precipuo riferimento, il modello della "società mista" - secondo cui una «condivisa inconfigurabilità del modello dell'in house per le società miste rischierebbe di condurre, a far valere gli indirizzi della Corte di Lussemburgo, come una sorta di incoraggiamento alla costituzione di società pubbliche al 100%, senza alcuna procedura selettiva e senza alcun ricorso al mercato. Questa Sezione ritiene, invece, che l'affidamento a soggetti pubblici al 100% costituisca, in qualche modo, la negazione del mercato». Le condizioni che legittimano l'affidamento diretto a società mista Il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, preliminarmente, si riporta alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2008, la quale ha indicato le condizioni alle quali è subordinata la legittimità dell'affidamento diretto di un servizio pubblico ad una società, e al riguardo ricorda che la stessa aveva posto in luce la differenza tra la società in house e la società mista. Difatti, laddove la prima agisce alla stregua di un vero e proprio organo dell'amministrazione "dal punto di vista sostantivo" (in ragione dei richiamati requisiti del controllo analogo e della destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'amministrazione), la diversa figura della società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, in cui il socio privato sia scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza. La materia del contendere concerne l'articolata circostanza secondo la quale vengano soddisfatte, nella fattispecie de qua, le condizioni che - secondo il parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato n. 456/2007 - possono legittimare il ricorso al cd. "partenariato pubblico/privato", e la celebrazione di una unica gara per l'individuazione del socio privato e per l'affidamento del servizio, «senza impingere nelle esigenze di tutela della concorrenza affermatesi in ambito comunitario e traslate nel sistema normativo nazionale». Non viene contestato, quindi, il nucleo fondante del prefato parere del Consiglio di Stato n. 456/2007, nella parte in cui esso ha affermato che «è possibile l'affidamento diretto ad una società mista che sia costituita appositamente per l'erogazione di uno o più servizi determinati da rendere almeno in via prevalente a favore dell'autorità pubblica che procede alla costituzione, attraverso una gara che miri non soltanto alla scelta del socio privato ma anche allo stesso affidamento dell'attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di partenariato, prevedendo allo scadere una nuova gara». Le condizioni che consentirebbero, pertanto, il ricorso a tale forma organizzativa, sono così sintetizzabili: 1) che esista una norma di legge che autorizzi l'amministrazione ad avvalersi di tale "strumento"; 2) che il partner privato sia scelto con gara; 3) che l'attività della costituenda società mista sia resa, almeno in via prevalente, in favore dell'autorità pubblica che ha proceduto alla costituzione della medesima; 4) che la gara (unica) per la scelta del partner e l'affidamento dei servizi definisca esattamente l'oggetto dei servizi medesimi (deve trattarsi di servizi "determinati"); 5) che la selezione dell'offerta migliore sia rapportata non alla solidità finanziaria dell'offerente, ma alla capacità di svolgere le prestazioni specifiche oggetto del contratto; 6) che il rapporto instaurando abbia durata predeterminata. Nel caso in esame, la costituzione della società mista Sin s.r.l. per la gestione del SIAN non costituisce una modalità di affidamento in house contraria alla disciplina comunitaria, bensì una modalità organizzatoria per lo svolgimento del SIAN articolato in via primaria nella costituzione della società e poi nella sua apertura all'apporto di lavoro di un socio privato prescelto con gara. Tuttavia, sebbene la complessità dei compiti affidati ex lege al SIAN giustificasse il ricorso al modulo organizzatorio prescelto, una volta preso atto dell'ampiezza della mission a quest'ultimo affidata e dell'obbligo delle amministrazioni di servirsi dei servizi da questo offerti, a giudizio del collegio giudicante, nel caso concreto le condizioni per poter procedere nei termini prescelti dall'amministrazione, non sussistevano ed erroneamente il giudice di prime cure aveva avallato questo modus procedendi (12). Ma proprio la complessità dei compiti affidati ex lege al SIAN (rivestenti interesse pubblico per espressa previsione di legge e per la obiettiva finalizzazione dei medesimi) "giustifica" il ricorso al modulo organizzativo/collaborativo prescelto. Confermata l'illegittimità della forma di società mista "aperta" o di tipo "generalista" Il Consiglio di Stato, nella decisione in commento, si sofferma sulla censura di indeterminatezza del servizio affidato, la quale è connessa a quella concernente l'asserita assenza del requisito della prevalenza dell'attività da svolgere in favore dell'autorità pubblica. Nella gara sottoposta all'esame del collegio giudicante, ad una puntuale elencazione del nucleo base dei servizi affidati, si era affiancata la previsione della eventualità di servizi ulteriori, ma sempre destinati in favore del socio pubblico e con prefissione di un tetto massimo annuale, comunque assai inferiore all'importo delle prestazioni direttamente destinate ad Agea. Inoltre, anche la circostanza che i servizi (eventuali) in oggetto siano espressamente definibili quali "aggiuntivi e complementari" e che, pertanto, concernano funzioni strettamente legate con i campi tipici di intervento del SIAN, milita, secondo la decisione in rassegna, in favore della reiezione della censura di indeterminatezza. A fronte della indeterminatezza, infatti, il rischio che si corre è quello di costituire società cd. generaliste alle quali affidare l'esecuzione di lavori o erogazione dei servizi non ancora identificati al momento della scelta del socio, verificandosi di conseguenza una distorsione della concorrenza. Non pare, però, al collegio possa mettersi in dubbio la prevalenza della prestazione del servizio in favore del socio pubblico AGEA. Con il predetto parere del Consiglio di Stato n. 456 del 18 aprile 2007, si è escluso, per le società il cui socio privato sia stato scelto tramite procedura ad evidenza pubblica, l'automatica possibilità di essere destinatarie di affidamenti diretti per l'erogazione di servizi pubblici. Detta esclusione, tuttavia, viene rivolta proprio ai casi di società miste "aperte", nelle quali cioè il socio, ancorché selezionato con gara, non sia stato scelto per finalità definite, ma soltanto come partner privato per una società "generalista", alla quale, in un secondo momento, affidare in via diretta l'erogazione di servizi non ancora identificati al momento della "scelta del socio". In tali casi, infatti, si consentirebbe alla società di svolgere anche attività extra moenia, avvalendosi, semmai, dei vantaggi derivanti dal rapporto privilegiato stabilito con il partner pubblico (13). Si ritiene ammissibile il ricorso alla figura della società mista nei casi in cui essa, nella sostanza, non costituisca la beneficiaria di un "affidamento diretto", ma la «modalità organizzativa con la quale l'amministrazione controlla l'affidamento disposto, con gara, al "socio operativo" della società». La scelta del partner privato deve ricadere sul cd. socio lavoratore Un'ulteriore censura esaminata dal collegio, nella decisione in rassegna, riguarda l'asserita carenza di una "condizione legittimante" - secondo il collegio forse la più rilevante, in quanto incidente sulla stessa ratio giustificativa del ricorso a simile modulo organizzativo - tra quelle individuate nel parere n. 456/2007 della seconda Sezione del Consiglio di Stato: infatti, nel sostenersi che la selezione non sarebbe stata, in realtà, mirata a scegliere un partner industriale, un "socio lavoratore", per utilizzare una risalente espressione civilistica, ma a garantirsi il cospicuo apporto di capitale determinato dall'acquisto del 49% delle azioni di Sin s.r.l., si esalta l'effetto distorsivo della concorrenza ex se rappresentato dalla possibilità di partecipare alla selezione "riservata" a realtà organizzative in possesso di elevati capitali sociali censurandosi, altresì, il peso preponderante in concreto attribuito (30 punti) alla componente economica dell'offerta. L'intera produzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia si è andata formando scrutinando casi di affidamento diretto a moduli societari misti costituiti senza la preventiva selezione del soggetto privato attraverso l'espletamento di una gara pubblica. Gli stessi organi giudicanti hanno avuto, poi, cura di precisare che il partner privato non deve essere un semplice "socio finanziatore", la cui funzione si esaurisce nel conferimento del capitale e, dunque, di risorse finanziarie e patrimoniali, ma deve aver ben altro spessore; in altri termini, esso deve atteggiarsi a "socio industriale". In estrema sintesi, i giudici del Consiglio di Stato ritengono che il privato selezionato debba essere perfettamente in grado di svolgere le prestazioni che caratterizzano l'oggetto della società mista affidataria del servizio. Nella specie la qualifica di "socio operativo" ("socio di lavoro" o "socio industriale") viene attribuita, in contrapposizione a quella di "socio finanziario", a quel partner privato di una società mista, che sia stato scelto con una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto, non solo la costituzione della stessa società, ma anche l'attribuzione al soggetto "aggiudicatario" dei suoi compiti operativi e la qualità di socio che "concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso", dovendo dimostrare una determinata capacità, non solo finanziaria, ma soprattutto "tecnico-gestionale". Risulta, pertanto, legittimo l'affidamento diretto ad una società mista, che sia costituita appositamente per l'erogazione di uno o più servizi determinati, qualora quest'ultima sia supportata, essenzialmente, da due garanzie: la sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come un "socio operativo"; la previsione di un rinnovo, alla scadenza del periodo di affidamento, della procedura di selezione. Infatti, nel caso de quo, l'apporto in capitali discendente dall'acquisto delle quote societarie, non costituisce esborso/controvalore economico dell'aggiudicazione della selezione, ma rimane a fare parte del patrimonio della società mista (e, quindi, nella disponibilità del partecipante alla medesima, socio privato di minoranza). Allo spirare del termine novennale di durata del negozio giuridico, è stato previsto il riacquisto della quota da parte del socio pubblico, e la determinazione del prezzo verrà rapportata anche al patrimonio netto della società predetta, circostanza, secondo il collegio giudicante, che dovrebbe spingere l'aggiudicatario privato e futuro socio uscente ad adoperarsi per una gestione quanto più oculata possibile dell'attività societaria, da ciò dipendendo l'eventuale apprezzamento della propria partecipazione. Inoltre, lo statuto e i patti parasociali della società mista concorrono ad individuare i compiti del socio privato nello sviluppo e gestione del SIAN; non si è, pertanto, in presenza di sviamenti rispetto alla necessità che il socio privato di minoranza abbia le caratteristiche di socio industriale e che si sia, invece, (il che sarebbe ingiustificabile) ricorso al modulo organizzativo predetto finalizzandolo a reperire un mero socio di capitali. In tal maniera verrebbe, da un lato, giustificata l'inutilità di una seconda gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, già individuato e caratterizzato (per condizioni, modalità e durata) nel momento costitutivo della società, e, dall'altro lato, evitata la chiusura del servizio alla concorrenza, attraverso la possibilità che il partner privato divenga "socio stabile" della società mista e, quindi, affidatario "a tempo indeterminato" del servizio; rischio superabile soprattutto nei casi in cui siano state chiarite, sin dagli atti di gara per la selezione del partner privato, «le modalità per l'uscita del socio stesso (con liquidazione della sua posizione), per il caso in cui all'esito della successiva gara egli risulti non più aggiudicatario». Infatti, i magistrati di Palazzo Spada ritengono che, ai fini della tutela del principio di libera concorrenza, l'affidamento diretto ad una società mista debba necessariamente essere a tempo determinato evitando che il socio divenga socio stabile della società mista. Conclusioni La citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2008, per evitare che il favore espresso dai giudici della Sezione remittente rispetto alla ricostruzione generale delineata dalla Sezione consultiva acquisisse una valenza orientante, ha fatto presente come quella prospettata dal predetto parere n. 456/2007 sia solo una delle possibili ricostruzioni della discussa tematica. In pratica, la circostanza che la Corte di Giustizia non si sia ancora pronunciata su di una questione analoga e la conseguenziale assenza di precedenti hanno suggerito alla Plenaria un atteggiamento di estrema "prudenza" finalizzato ad evitare interpretazioni per cd. praeter legem. Dinanzi i giudici comunitari pende, infatti, la questione interpretativa sollevata dal TAR Sicilia, Catania, con l'ordinanza numero 164/08, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 agosto 2008 (14). Questo il quesito sottoposto all'attenzione del Giudice comunitario: «Se è conforme al diritto comunitario, in particolare agli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli artt. 43, 49 e 86 del Trattato, un modello di società mista pubblico-privata costituita appositamente per l'espletamento di un determinato servizio pubblico di rilevanza industriale e con oggetto sociale esclusivo, che sia direttamente affidataria del servizio in questione, nella quale il socio privato con natura "industriale" ed "operativa", sia selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica, previa verifica sia dei requisiti finanziari e tecnici che di quelli propriamente operativi e gestionali riferiti al servizio da svolgere e alle prestazioni specifiche da fornire». Anche a fronte del nuovo dettato legislativo dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, e del relativo schema di regolamento, sembra che la questione, in base alla formulazione del quesito, continui a rivestire carattere pregiudiziale e, pertanto, sarà oggetto di decisione da parte della Corte di Giustizia. È d'uopo, infine, segnalare come il Supremo Collegio amministrativo, con la decisione in commento, così come evidenziato nel citato parere, fornito due anni or sono, senta forte l'esigenza di contrastare il fenomeno dell'affidamento diretto del servizio pubblico in house, in quanto negazione del mercato e dei princìpi concorrenziali in subiecta materia. L'impressione, però, è che adesso il supremo giudice amministrativo stia tentando di recuperare, attraverso la "promozione" del modello gestorio della società mista, la precedente giurisprudenza amministrativa (soprattutto di primo grado), "favorevole" all'istituto dell'in house providing, divenuto, nell'ultimo decennio, grazie alla disapplicazione o non corretta applicazione delle rigorose condizioni, di matrice comunitaria, lo strumento privilegiato dalle p.a. per l'erogazione dei servizi pubblici, con ogni deleteria conseguenza in termini di concorrenza per il mercato (15). fonte Il Quotidiano Ipsoa DIRITTO AMMINISTRATIVO Con la sentenza appellata il TAR del Lazio respingeva il ricorso di primo grado, sia sotto il profilo della legittimità dell'an della gara che per l'aspetto del quomodo di essa, con il quale era stato chiesto dalla società appellante l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione al RTI controinteressato della gara indetta da AGEA per la «selezione del socio privato di minoranza della società mista SIN s.r.l., istituita ai sensi dell'art. 14, comma 10-bis del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99», dell'intera documentazione di gara (bando, lettera di invito e relativi allegati), di ogni altro atto della procedura di selezione, con particolare riferimento alla totalità dei verbali di gara, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la delibera del Consiglio di amministrazione di AGEA del 25 novembre 2005, n. 124 nella parte in cui autorizzava l'affidamento diretto alla SIN s.r.l. dei servizi ivi elencati, ed eventualmente per la disapplicazione dell'art. 14, comma 10-bis, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. La società appellante impugnava la prefata sentenza domandandone l'annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima, riproponendo, tra l'altro, due censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti presentato in primo grado attinenti, sotto vari profili, l'operato della Commissione di gara. Si costituiva in giudizio la società mista Sin s.r.l., già interveniente ad opponendum nel giudizio di primo grado, chiedendo la conferma della sentenza appellata e riproponendo le eccezioni processuali di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e del ricorso per motivi aggiunti, per difetto di contraddittorio a cagione della mancata notificazione all'unico soggetto controinteressato (Sin s.r.l.), e per tardività in quanto il termine iniziale per proporre il ricorso in primo grado doveva individuarsi nella pubblicazione del bando. Si costituiva, altresì, la capogruppo del RTI controinteressato, spiegando difese coincidenti con quelle svolte dalla Sin s.r.l., ed il Ministero competente il quale chiedeva respingersi l'appello perché infondato nel merito, evidenziando la legittimità e correttezza della procedura seguita. fonte Il Quotidiano Ipsoa DIRITTO AMMINISTRATIVO |
martedì 15 settembre 2009
I servizi pubblici fra società mista e in house providing
lunedì 14 settembre 2009
CASSAZIONE: D’ora in poi clienti tutelati dagli errori “marchiani” dell’avvocato
Non possono ricadere sul cliente gli errori "marchiani" dell'avvocato che non conosce le regole basilari del processo. Infatti, se non impugna entro i termini il giudice dovrà dare un'altra chance all'assistito e al suo nuovo difensore, con la restituzione in termini. Cambiando rotta rispetto a una giurisprudenza che fino a ieri poteva dirsi consolidata e che faceva ricadere sul cliente qualunque errore del difensore, la Corte di cassazione (sentenza n. 35149 del 10 settembre 2009) ha accolto con rinvio il ricorso di un uomo inizialmente difeso da un legale che non aveva proposto appello perché, è stato poi ricostruito in sentenza, non conosceva i termini entro i quali impugnare. In un passaggio chiave della sentenza i giudici con l'Ermellino hanno espressamente cambiato direzione rispetto a collegi del passato. "Non può pertanto condividersi - si legge nel documento destinato al servizio novità della Suprema corte - quella parte della giurisprudenza secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore che legittimano la restituzione del termine". Infatti, si legge poco più avanti, "se è vero che incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ma non può intendersi che egli, nell'effettuare la scelta del difensore, verifichi previamente (senza peraltro possedere le relative cognizioni culturali) la sua padronanza di ordinarie regole di diritto che dovrebbero costituire bagaglio tecnico di qualsiasi soggetto legittimato alla professione forense attraverso il superamento dell'esame di Stato". fonte cassazione.net DIRITTO CIVILE |
CASSAZIONE: Il condominio non sfugge alla COSAP
Sentenza Cassazione civile 06/08/2009, n. 18037 Griglie e intercapedini, per l'installazione si paga il canone È comunque tenuto al pagamento della COSAP il proprietario del suolo gravato da servitù pubblica di passaggio che, per migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, sostituisca una parte del piano di calpestio con griglie. fonte Il Quotidiano Ipsoa DIRITTO CONDOMINIALE |
CASSAZIONE: In certi contesti i tifosi hanno licenza di offendere. Non c'è ingiuria
| Si può chiudere un occhio anche di fronte a espressioni volgari se vengono pronunciate durante la partita. Secondo la Cassazione i commenti dei tifosi fatti al bar dello sport anche se "grevi" e "vivaci" non suscitano riprovazione giachè si tratta di un linguaggio "accettato come consueto veicolo del tifoso sportivo, ancorche' costellato di frasi e gesti che apparirebbero oggettivamente offensivi". Con questa motivazione la Quinta sezione penale della Corte (sentenza 35048/2009) ha respinto il ricorso di un tifoso che si era sentito ingiuriato da un difoso dela sqadra opposta il quale lo aveva accusato di portare jella, toccandosi. L'imputato aveva detto a un cliente del bar di non avvicinarsi a quel tifoso perchè "porta rogna". Frase accompagnata dalla rituale toccatina apotropaica. Nessun reato secondo Piazza Cavour perchè "in disparati ambienti e situazioni" come al 'bar dello sport', "le consuetudini invalse hanno sovente elevato il livello di tolleranza dell'eloquio volgare e critico in modo tale che quello che per taluno in uno specifico contesto risulta lesivo della sua onorabilita', per altri, in differente ambito, si palesa al piu' manifestazione di volgarita', anche greve, ma non idonea a superare la soglia penalmente protetta dell'onore e decoro individuale". fonte studiocataldi.it DIRITTO SPORTIVO |
NORMATIVA: Massima assistenza nella compilazione del modello EAS
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 10/09/2009. L'Agenzia delle Entrate, in vista della presentazione entro il 30 ottobre prossimo del modello EAS, garantisce tutto il supporto necessario agli enti associativi che dovessero incontrare difficoltà nella compilazione. La presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali mira a tutelare gli enti che correttamente hanno diritto a godere di tali agevolazioni e a contrastarne l'uso distorto. La presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali mira a tutelare gli enti che correttamente hanno diritto a godere di tali agevolazioni e a contrastarne l'uso distorto. L'adempimento - che consente di rafforzare la capacità di controllo dell'amministrazione e concorrere in tal modo a contrastare la concorrenza sleale tra operatori - riguarda gli enti associativi di natura privatistica, comprese le società sportive dilettantistiche e le organizzazioni di volontariato; ne restano esclusi le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolato, gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale e, alle condizioni stabilite, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali. fonte IlQuotidiano Ipsoa DIRITTO TRIBUTARIO |
CASSAZIONE: NOTIFICA APPELLO AL PROCURATORE DOMICILIATARIO NEL GIUDIZIO DI I GRADO, NELLE MORE CANCELLATO DALL’ALBO
"L'avvocato si cancella dall'albo, la notifica dell'appello si rinnova. Non ricorre alcuna ipotesi di inesistenza se è eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario La notificazione dell'appello al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, nelle more cancellato dall'albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza, bensì da nullità sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 del codice di procedura civile. Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16006 dell'8 luglio 2009. …" fonte iussit.it DIRITTO CIVILE |
cassazione: I contatti con la criminalità fanno saltare la riparazione per ingiusta detenzione
La riparazione per ingiusta detenzione non è un diritto di tutti gli imputati assolti. Infatti va negata, nonostante le accuse infondate, a chi ha imprudentemente accettato il rischio di avere contatti con un'organizzazione criminale e quindi, di conseguenza, di apparire coinvolto negli affari illeciti. La buona notizia per le casse dello Stato, sempre più oberate dalle spese di giustizia, arriva dalla Cassazione che, con la sentenza n. 35030 del 9 settembre 2009, ha respinto il ricorso di 36enne accusato "di partecipazione con finalità eversive" a un'organizzazione criminale. fonte cassazione.net DIRITTO PENALE |
CASSAZIONE: Accusare in un atto un magistrato di compiacenza può costare al legale una condanna per calunnia
Accusare in un atto un magistrato di compiacenza può costare al legale una condanna per calunnia Rischia una condanna per calunnia l'avvocato che presenta un atto nel quale si lascia andare ad accuse pesanti e gratuite nei confronti del giudice che ha adottato il provvedimento contestato. Insomma lasciare intendere che un magistrato sia stato compiacente equivale ad accusarlo di abuso d'ufficio e omissione d'atti d'ufficio. "Il difensore – ha messo nero su bianco la Corte di cassazione nella sentenza n. 34821 dell'8 settembre – può andare esente da responsabilità soltanto se la sua prestazione professionale a tutela dell'interesse del cliente non esorbiti dai limiti consentiti dalla legge e sia rigorosamente funzionale al corretto ed onesto mandato conferitogli". fonte cassazione.net DIRITTO PENALE Rischia una condanna per calunnia l'avvocato che presenta un atto nel quale si lascia andare ad accuse pesanti e gratuite nei confronti del giudice che ha adottato il provvedimento contestato. Insomma lasciare intendere che un magistrato sia stato compiacente equivale ad accusarlo di abuso d'ufficio e omissione d'atti d'ufficio. "Il difensore – ha messo nero su bianco la Corte di cassazione nella sentenza n. 34821 dell'8 settembre – può andare esente da responsabilità soltanto se la sua prestazione professionale a tutela dell'interesse del cliente non esorbiti dai limiti consentiti dalla legge e sia rigorosamente funzionale al corretto ed onesto mandato conferitogli". fonte cassazione.net DIRITTO PENALE |
CASSAZIONE: Foto "vigile omette dichiarazione del trasgressore"
La contravvenzione è nulla se il pubblico ufficiale, al momento della contestazione della violazione, omette di trascrivere nel processo verbale la dichiarazione e l'eventuale giustificazione addotta dal trasgressore ivi presente. L'automobilista parcheggiava la propria autovettura su un'area di sosta a pagamento, quindi si recava presso il dispositivo di controllo automatico per acquistare il biglietto necessario per il posteggio a ore. Nel frattempo sopraggiungeva l'ausiliare del traffico, il quale iniziava a redigere la contravvenzione per violazione dell'art. 7 comma 1° lettera f) C.d.S., senza ascoltare e riportare nel processo verbale le rimostranze del trasgressore. Inoltre l'agente di polizia elevava la multa ai sensi dell'articolo 384 comma 1° lettera f), ossia «accertamento della violazione in assenza del trasgressore». Il proprietario del veicolo sanzionato non ci stava e presentava opposizione al giudice di pace di Campobasso, eccependo la nullità del verbale poiché il vigile non gli aveva dato la possibilità di parlare né di contestare il presunto illecito. Il giudice, con sentenza del 6 maggio 2006, ne accoglieva il ricorso e annullava il verbale per mancanza di uno degli elementi essenziali di tale atto, ossia delle dichiarazioni del trasgressore che non erano state riportate nel sommario processo verbale di contestazione. Inosservanza del primo fondamentale nucleo del contraddittorio previsto per la salvaguardia dell'esercizio del diritto di difesa, recitava testualmente il magistrato, il quale ha basato la propria decisione anche sul fatto che la grave omissione non è stata contraddetta in giudizio dall'organo accertatore, che invece si è limitato a produrre la prescritta documentazione e a chiedere il rigetto del ricorso. fonte allaguida.it CODICE STRADALE |
L'affitto di immobili a studenti minorenni richiede il consenso dei genitori
Art. 320 cod. civ.: "I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà , rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316. I genitori non possono alienare , ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni , procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare". Riteniamo di dover dare risposta affermativa all'interrogativo sottoposto. Infatti se la cessione del godimento dell'immobile avviene nei confronti di entrambi gli studenti allora entrambi dovranno comparire in contratto, quello maggiore di età in proprio e quello minorenne rappresentato dai genitori che ne esercitano la potestà. Sui requisiti necessari per la stipula in luogo del figlio minore da parte dei genitori esercenti la potestà di un contratto di locazione occorre distinguere tra locazioni ultranovennali ed infranovennali. Infatti per le prime e solamente per esse, il legislatore all'art. 320 comma 3 cod. civ. richiede la preventiva autorizzazione del giudice tutelare presso il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza, il quale la rilascia dopo aver positivamente valutato la convenienza dell'affare per il minore stesso, mentre per le seconde il legislatore si limita a richiedere il consenso di entrambi i genitori, se tutti e due ovviamente hanno la legale potestà sul figlio. Tale quadro di riferimento si ricava interpretando l'art. 320 cod. civ. unicamente secondo il criterio ermeneutico letterale, che consente da solo di arrivare già ad una visione perfettamente chiara del dettato normativo senza necessità di ricorrere ai criteri interpretativi subordinati e suppletivi previsti dagli artt. 1363 e ss. cod. civ., tanto più se si considera anche che non si rinviene alcuna pronuncia dei giudici che smentisca la bontà dell'interpretazione (letterale) avallata. Ciò precisato, osserviamo ulteriormente che nulla vieta tuttavia di concludere il contratto con uno solo dei due studenti, quello maggiorenne se si vuole evitare ai genitori del minore magari il fastidio e le spese di viaggio per comparire nella sede dell'agenzia per sottoscrivere il contratto, il quale poi però sarà l'unico a dover pagare il canone di locazione, essendo l'altro minore suo mero ospite ammesso temporaneamente al godimento dell'immobile, privo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di locazione, che fanno capo solo al maggiorenne, di cui il minorenne non è parte né formale né sostanziale e che non produce alcun effetto nei suoi confronti per il principio di relatività del contratto scolpito dall'art. 1372 cod. civ. Consigliamo pertanto di seguire la prima soluzione proposta, senz'altro più sicura per tutte le parti coinvolte nel rapporto giuridico rappresentato nel testo del quesito. fonte IlSole24ore.com DIRITTO CIVILE |
NORMATIVA: Verifica straordinaria per gli ascensori
Decreto Ministero Sviluppo economico 23.07.2009, G.U. 17.08.2009 E' disposta l'adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto. Lo stabilisce il Decreto 23 luglio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189) emanato dal Ministero dello Sviluppo economico al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori. Sono destinatari del provvedimento: i proprietari degli impianti; gli amministratori; le associazioni di piccoli proprietari immobiliari; le imprese che effettuano manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori; le ASL; l'Ispettorato del lavoro. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 23 luglio 2009 Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE. (09A09824) (GU n. 189 del 17-8-2009) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE dell'8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo al regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva ascensori 95/16/CE; Vista la norma UNI EN 81-80 «Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti», approvata dall'Ente nazionale italiano di unificazione nel maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive; Vista l'importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto piu' utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse persona al giorno per cui per una adeguata sensibilizzazione dell'opinione pubblica occorre assicurare al presente decreto la massima diffusione a livello nazionale anche attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni radio/televisive; Considerato l'obiettivo del Governo di rilanciare l'edilizia e pertanto di perseguire anche l'obiettivo della messa in sicurezza degli edifici degli impianti tecnologici , tra questi l'ascensore indispensabile mezzo di trasporto; Considerando che il presente decreto e' rivolto espressamente a: * proprietari/amministratori/associazioni di piccoli proprietari immobiliari; * imprese che effettuano manutenzione/riparazione/ammodernamento di ascensori; * organismi notificati/ASL/Ispettorato del lavoro; considerata la necessita' di dover adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano data l'effettiva vetusta' di una parte rilevante degli stessi; Decreta: Art. 1. Scopo 1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento», si dispone l'adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto. Art. 2. Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori 1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall'entrata in vigore del presente decreto in occasione della prima verifica periodica sull'impianto gia' programmata dall'Organismo notificato/dalla ASL/dall'Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l'ascensore contestualmente richiede e concorda l'effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale puo' essere utilizzata la norma di buona tecnica piu' recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80 ). 2. I soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini perentorio di: due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979; quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991; cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999. 3. Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche dell'ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di uno o piu' degli interventi di adeguamento previsti dall'analisi dei rischi, in quanto protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario dell'ascensore o il suo legale rappresentante puo' fare certificare la speciale situazione del componente dell'impianto di ascensore da un ingegnere o architetto iscritto all'albo. In questo caso particolare l'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all'art. 13 del regolamento, da' il suo parere sull'impossibilita' della richiesta e indica le misure di compensazione che il proprietario deve far mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme di buona tecnica. Art. 3. Interventi di adeguamento 1. L'ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all'art. 13 del regolamento, che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti: entro cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella A; entro dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella B. 2. Le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entita'. 3. Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono quelle elencate nell'appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure le possibili misure da adottare. Art. 4. Controllo della esecuzione degli interventi prescritti 1. Gli enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l'avvenuto adeguamento previsto dal presente decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto dal presente decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l'esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza informando, per le rispettive competenze e responsabilita', il proprietario dello stabile e/o l'amministratore del condominio e la ditta di manutenzione. Art. 5. Responsabilita' dell'esecuzione degli interventi prescritti 1. Il proprietario dell'impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante, e' responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall'analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica. 2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza prescritti dall'Organismo notificato o dalla ASL o dall'Ispettorato del lavoro, l'impianto ascensore non potra' essere tenuto in esercizio. Art. 6. Adeguamenti specifici 1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art. 3,comma 3: misure per assicurare l'accessibilita' ai disabili; misure contro gli atti vandalici; misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio, non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore e' inserito. Pertanto, e' responsabilita' del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare. Art. 7. Oneri 1. Gli oneri per l'esecuzione dell'analisi e della valutazione dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante dell'impianto elevatore. Art. 8. Allegati 1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le tabelle A, B e C con l'elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al fine del loro adeguamento. Roma, 23 luglio 2009 Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti 31 luglio 2009. Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 105. fonte Altalex DIRITTO CONDOMINIALE |
CASSAZIONE: NON E’ REATO PRESENTARE TOSSICODIPENDENTI A PUSHER
La semplice presentazione di altri tossicodipendenti al proprio fornitore di sostanze stupefacenti "non puo' considerarsi penalmente rilevante". Lo sottolinea la Cassazione, annullando senza rinvio "perche' i fatti non sussistono" una sentenza della Corte d'appello di Trento, che aveva condannato due giovani per una presunta attivita' di intermediazione, svolta dagli imputati presentando altri tossicodipendenti al proprio pusher. In primo grado i due, all'epoca dei fatti poco piu' che ventenni, erano stati condannati dal tribunale di Trento rispettivamente a 4 mesi e 2 mesi e 20 giorni di reclusione, con la concessione delle attenuanti e la sospensione condizionale della pena. I giudici d'appello, invece, avevano sostituto la condanna a 4 mesi con il pagamento di una multa complessiva di 5.760 euro, confermando la sentenza di primo grado per l'altro imputato. I difensori avevano quindi presentato ricorso alla Suprema Corte, la quale, con la sentenza n.31816 della sesta sezione penale, ha ritenuto fondati i loro rilievi: "in materia di traffico di stupefacenti – scrivono gli 'ermellini' – l'intermediazione implica lo svolgimento in proprio di un'attivita' di concorso con lo spacciatore, che puo' anche consistere nell'avviamento, concordato con quest'ultimo, di tossicodipendenti consumatori. Al di fuori dell'accordo concorsuale, il semplice fatto della presentazione di altri tossicodipendenti al proprio fornitore non puo' considerarsi penalmente rilevante". fonte consumatori-oggi.it DIRITTO PENALE |
CASSAZIONE: Liti, quando un condomino dissente
A norma dell'articolo 1132 c.c., quando l'assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda giudiziale, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, per il caso di soccombenza. Se l'esito della lite è stato però favorevole al condominio, il condomino dissenziente - che ne abbia tratto vantaggio - deve concorrere nelle spese del giudizio, che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. L'atto di dissenso deve essere notificato entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della delibera. In caso di soccombenza, il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Come risulta anche da una semplice lettura della norma, la previsione legislativa è assai articolata, sicché si rende necessario – prima ancora di esaminarne gli effetti – di individuarne i presupposti. Anzitutto, per esprimere il proprio dissenso, il condomino deve essere in presenza di una vera e propria delibera assembleare e non di un semplice provvedimento dell'amministratore (art. 1133 c.c.). Il che significa che, se la decisione di promuovere o di resistere a una lite é atto proprio dell'amministratore, il condomino deve prima rivolgersi all'assemblea - che deciderà in merito - e solo rispetto alla delibera di quest'ultima, può manifestare il proprio dissenso. Si tenga presente che l'amministratore può promuovere ex se – senza delibera assembleare – le liti rientranti nelle proprie attribuzioni, definite dall'art. 1130 c.c. (osservanza del regolamento condominiale, esecuzione delle delibere assembleari, disciplina delle parti comuni, riscossione delle quote condominiali, pagamento delle spese, adozione degli atti conservativi). Sempre quanto ai presupposti, è opinione dominante che il dissenso possa essere espresso solo relativamente alle liti tra condominio e terzi e non anche relativamente alle liti tra condominio e condomino. In questo senso, la giurisprudenza - che solo incidentalmente si è occupata della questione – ha puntualizzato che, nell'ipotesi di lite tra condominio e condomino, "non è applicabile neppure in via analogica l'art. 1132 c.c. che disciplina l'ipotesi di lite tra un condominio e un terzo estraneo e neppure l'art. 1101, richiamato dall'art. 1139 stesso codice" (Cassazione, 25/03/1970, n. 801). Nello stesso senso, si veda tra le altre Cassazione 15/5/2006, n. 11126, per la quale "nell'ipotesi di controversie tra condomini, infatti, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra di loro, con la conseguenza che il giudice nel dirimere la contesa provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio, sicché la parte soccombente non può essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per le spese di giudizio, una somma maggiore per quella per cui ha riportato condanna". La disposizione di cui all'art. 1132 c.c. deve peraltro applicarsi laddove sia certo che l'interesse del condominio vincitore non abbia comportato alcun vantaggio per il condomino dissenziente. E, dunque, agli effetti del dissenso del condomino rispetto alle liti, occorre tener ben distinta l'ipotesi in cui il condominio risulti soccombente rispetto alla lite, dall'ipotesi in cui il condominio risulti vittorioso e il condomino dissenziente ne tragga vantaggio. Nel primo caso, il condomino dissenziente è esonerato dalle spese di soccombenza e ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, in forza della solidarietà passiva. Nel secondo caso, invece, il condomino dissenziente - che abbia tratto vantaggio dalla lite risultata favorevole al condominio - è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente. In sostanza, l'esonero del condomino dissenziente dalle spese è limitato all'ipotesi di soccombenza del condominio nella lite, relativamente alle spese derivanti dalla soccombenza e cioè, alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condominio, oltreché alle spese di difesa (l'esonero non si estende ovviamente a quanto ha formato oggetto del merito sostanziale della vertenza). Se invece la lite ha esito favorevole per il condominio e il condomino dissenziente abbia tratto vantaggio, la separazione di responsabilità - che riguarda solo le spese di soccombenza - non produce gli stessi effetti ed il condomino dissenziente è tenuto a partecipare alle spese di lite quali, ad esempio l'eccedenza degli onorari del legale del condominio rispetto a quanto disposto dal giudice (cosiddette spese legali non ripetibili). In ogni caso, l'esonero del condomino dissenziente dalle spese, a seguito della separazione della propria responsabilità, non si applica alle spese del processo penale e la decisione di autorizzare l'amministratore - imputato per comportamenti relativi al suo incarico - a nominarsi un difensore in un procedimento penale, non può formare legittimo oggetto di delibera assembleare (Cassazione, 10/6/1997, n. 5163). In ogni caso, la notifica del dissenso non inibisce, al condomino dissenziente, la partecipazione alle successive delibere assembleari concernenti il prosieguo della controversia, non potendosi disconoscere il diritto di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere quindi, al pari degli altri condomini, alla formazione della volontà condominiale sullo specifico argomento (per esempio, dell'abbandono della lite). Ne può dedursi al riguardo un'astratta ipotesi di conflitto di interessi, che deve essere dedotto e provato in concreto e può essere riconosciuto soltanto ove risulti dimostrata una specifica divergenza tra ragioni personali del condomino dissenziente - il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza assembleare - ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio (Cassazione, 5/12/2001, n. 15360). La procedura per manifestare il dissenso dalla lite è definita dall'art. 1132, primo comma, c.c., per il quale il condomino assente deve notificare entro 30 giorni, da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione, il proprio dissenso. E, dunque - ai fini dell'esonero da eventuali spese di soccombenza - non basta che il condomino manifesti il suo dissenso in ordine alla lite durante l'assemblea, né è necessario che egli sia stato presente e dissenziente in assemblea, posto che la separazione di responsabilità è ammessa anche per gli assenti. Occorre invece che egli notifichi all'amministratore - o a tutti i condomini se manchi l'amministratore – la sua separazione da responsabilità, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'assemblea, se era presente, o dalla data della comunicazione del verbale, se era assente. Scaduto tale termine di decadenza, egli non potrà più esercitare il proprio diritto di dissenso (Cassazione, 15/3/1994, n. 2453). Circa l'obbligo della notifica, di cui parla l'art. 1132, primo comma, c.c., si è molto discusso se il termine "notificato" debba essere inteso nel senso proprio di una formale notifica, ai sensi del Codice di procedura civile, ovvero di una pura e semplice comunicazione. La giurisprudenza prevalente ha però da tempo puntualizzato che la manifestazione di dissenso del condomino, rispetto alla promozione di una lite deliberata dall'assemblea, può essere notificata all'amministratore, senza bisogno di forme solenni, comprese tra queste quelle previste dal Codice di procedura civile. E, dunque, per la comunicazione del dissenso, basta anche una semplice raccomandata, di cui si provi l'avvenuto ricevimento, da parte del condominio (in senso contrario, si veda però Cassazione, 15/6/1978, n. 2967). Silvio Rezzonico Appendice Inderogabilità dell'art. 1132 c.c.. L'art. 1138, ultimo comma, c.c., dispone espressamente che le norme del regolamento condominiale non possono in alcun modo derogare ad alcune disposizioni condominiali, tra cui quella di cui all'art. 1132 c.c.. La inderogabilità della norma implica che la sua violazione, da parte dell'assemblea, comporta la nullità della delibera assembleare che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, anche a carico del condomino, che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite. In tal caso, infatti, l'art. 1132, primo comma, c.c., contemperando l'interesse del gruppo con quello del titolare di interessi contrastanti, riconosce al condomino dissenziente il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto (Cassazione, 15/5/2006, n. 11126). Sostanzialmente nello stesso senso, si vedano anche Cassazione, 8/6/1996, n. 5334 e Cassazione, 29/7/2005, n. 16092, per le quali é affetta da nullità e non da mera annullabilità ed è quindi impugnabile in ogni tempo e da chiunque ne abbia interesse, la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea, giacché solo l'unanimità dei condomini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1132, primo comma, c.c.. Il principio vale, dunque, anche dopo gli insegnamenti giurisprudenziali più recenti, secondo cui devono qualificarsi come nulle – e non semplicemente annullabili - solo le delibere assembleari prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito o che non rientra nella competenza dell'assemblea, quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose e servizi comuni, sulle proprietà esclusive di ognuno dei condomini nonché le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto (Cassazione, 7/3/2005, n. 4806). fonte studiocataldi.it DIRITTO CONDOMINIALE |
CASSAZIONE: L'azione a tutela di cose comuni non necessita del litisconsorzio
Corte di cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 7 settembre 2009 n. 19329 L'azione volta a tutelare la proprietà comune in un palazzo può essere presentata anche da un singolo condomino. Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza 19329/2009 che ha accolto la domanda del proprietario di un immobile diretta a ripristinare la canna fumaria condominiale modificata dal titolare di un altro alloggio dello stabile. Secondo la Cassazione, infatti, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l'eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini non è necessaria l'integrazione del contradditorio nei confronti degli altri comproprietari, potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune. fonte IlSole24ore.com DIRITTO CONDOMINIALE |
NORMATIVA: Programma agevolativo per bioetanolo e ETBE - Entro il 5 ottobre le domande per l'accesso alle agevolazioni
Nota Agenzia Dogane 07/08/2009, n. 109455 Le Dogane forniscono istruzioni per presentare le domande di partecipazione all'assegnazione delle quote relative al programma agevolativo per il bioetanolo, l'ETBE e taluni additivi e riformulanti prodotti da biomasse. A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre del decreto interministeriale 5 agosto 2009, n. 128, che definisce i criteri di ripartizione dell'agevolazione e le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti e delle relative miscele ai fini dell'impiego per la carburazione, si può partire ad inviare le domande entro e non oltre il 5 ottobre prossimo (30 giorni a partire dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale). Il Ministero delle Finanze ricorda inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato una Nota il 7 agosto, anticipando le indicazioni operative per l'ammissione ai benefici. fonte Agenzia delle Dogane DIRITTO AMBIENTALE |
CASSAZIONE: Yahoo! vince appello diritti musicali
La causa, che risale al 2001, era gia' stata vinta in primo grado dal portale wSUNNYVALE, CA (USA). Anche il grado di appello da' ragione a Yahoo! nel caso del pagamento dei diritti d'autore relativi alla musica trasmessa in streaming. La corte, cui Sony si e' rimessa per il giudizio di appello, ha stabilito che Yahoo! non deve pagare i diritti degli artisti, ma esclusivamente le spese di licenza per il servizio di streaming. La causa risale al 2001, quando una divisione di Sony fece causa a Launch Media (acquistata da Yahoo!), contestando che il servizio aggirava la legge, poiche' non remunerava anche gli autori. La decisione attuale e' stata confermata anche in secondo grado, perche', stabiliscono i giudici, il servizio non era abbastanza interattivo da richiedere alla societa' di negoziare con le collecting societies per la musica da suonare on line [G.A.Cavaliere, riproduzione riservata]. fonte studiocelentano DIRITTO DELL'INTERNET |
CASSAZIONE: Perde il posto senza preavviso chi fa concorrenza sleale all’azienda
Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18169 del 10 agosto 2009 L'azienda può licenziare in tronco il dipendente che gli fa concorrenza sleale. Non è neppure necessario aver incluso questa violazione nel codice disciplinare appeso alle pareti dell'ufficio. La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18169 del 10 agosto 2009, ha confermato il licenziamento di un dipendente di una nota azienda italiana che aveva svelato i segreti di alcune confezioni per alimenti a un concorrente. fonte cassazione.net DIRITTO SOCIETARIO |
NORMATIVA: Un mozzicone di sigaretta o una cartaccia dal finestrino possono costare fino a 1.000 euro
Se per le gemelle Kessler la notte era "troppo piccolina", per gli automobilisti italiani, da oggi, rischia di diventare piu' 'salata'. Per saggiare gli effetti del rimaneggiamento complessivo del Codice della Strada bisognera' infatti aspettare l'autunno ma gia' da oggi sono in vigore alcune novita' introdotte dalla legge 94/2009, il piu' recente apporto al 'pacchetto sicurezza', e fra le novita' spicca l'introduzione di una sorta di 'aggravante notturna' che aumenta, da un terzo alla meta', le sanzioni per numerose infrazioni quando sono commesse fra le 22 di notte e le 7 del mattino, come l'eccesso di velocita', la mancata concessione della precedenza e il mancato rispetto della distanza di sicurezza. L'attenzione, e le polemiche, si sono pero' concentrate sull'articolo 219 bis, ovvero l'estensione anche a chi e' in sella ad un ciclomotore o ad una bicicletta di sanzioni accessorie in caso di infrazioni, compreso il ritiro di punti dalla patente. In pratica chi e' alla guida del mezzo potra' subire una decurtazione della patente, come anche la sospensione o la revoca della stessa. A insorgere quanti usano la bicicletta. Punto debole del provvedimento l'impossibilita' di sanzionare allo stesso modo un ciclista patentato ed uno non patentato, a vantaggio del secondo. Una difformita' che potrebbe provocare ricorsi fino alla Corte Costituzionale. Fra le sanzioni aumentate quando l'infrazione e' commessa in 'notturna' rientrano anche quelle contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Due infrazioni che vedono anche maggiori sanzioni quando alla guida non e' il proprietario dell'auto, condizione questa che spesso riguarda i giovani alla guida di vetture intestate a uno dei genitori. Un modo di fare 'pressing' sui giovani, e su chi gli affida un'auto, perche' abbiano comportamenti corretti al volante. Per chi guida dopo aver bevuto la sanzione scatta quando l'alcol nel sangue supera gli 0,5 grammi per litro ma se il conducente guida un'auto non intestata a lui e l'alcol nel sangue supera la soglia degli 1,5 grammi per litro la sanzione si aggrava con conseguente raddoppio della durata della sospensione della patente. Vi e' poi l'aumento dell'ammenda, compresa fra 1.500 e 6.000 euro, fra un terzo e la meta', se si e' stati colti in fallo fra le 22 di notte e le 7 del mattino. Logiche analoghe per la guida sotto l'effetto di stupefacenti ma senza, questa volta, un gradino superato il quale le sanzioni aumentano. Se positivi al test, quindi, e alla guida di un'auto non propria, raddoppia la durata della sospensione della patente, e se l'infrazione e' avvenuta di notte l'ammenda, da 1.500 a 6.000 euro, aumenta da un terzo alla meta'. In caso di abuso di alcol o di uso di droga la maggiorazione 'notturna' della sanzione spetta al tribunale. Da sottolineare che l'abuso di alcol e l'uso di droga molto spesso avvengono nel tempo libero, quindi la sera, e di conseguenza e' piu' facile che i controlli individuino automobilisti in difetto nelle ore notturne. Altra novita' di rilievo e' il potenziamento dei poteri dei sindaci per mantenere il decoro delle strade urbane e dei prefetti per quelle extraurbane. I sindaci potranno disporre lo sgombero di occupazioni abusive delle strade, con gli oneri a carico del trasgressore, e se il suolo pubblico e' indebitamente occupato per scopi commerciali, come nel caso dei tavoli di un bar che superino i confini concessi, l'esercizio responsabile sara' chiuso per almeno cinque giorni. Ancora in tema di decoro ubano e' la specifica sanzione per gli automobilisti che sporcano le strade gettando mozziconi di sigaretta, cartacce o altro dai finestrini del mezzo. Il comportamento poco civico potra' costare agli automobilisti colti sul fatto una maxi multa fra i 500 ed i 1.000 euro. Anche in questo caso, come in quello delle sanzioni per i ciclisti con patente, vi e' pero' una discrepanza che potrebbe aprire la via ai ricorsi: per lo stesso comportamento, senza distinzione fra strada e marciapiede, la multa per i pedoni e' di 23 euro. Piu' sostanziale l'intervento delle nuove norme sul fronte del mancato pagamento dell'assicurazione: il conducente che circoli con documenti assicurativi falsi o contraffatti subira' l'immediata confisca del veicolo. Se falsificazione o contraffazione dei documenti vengono accertati a mezzo fermo c'e' invece la sospensione della patente per un anno. Da segnalare, infine una particolare categoria di infrazioni che rientra anch'essa nel numero di quelle piu' sanzionate se compiute fra le 22 di notte e le 7 del mattino: la maggiorazione verra' appicata agli autotrasportatori che non rispettino l'obbligatoria alternanza di tempi di guida e di riposo, questo per i mezzi non muniti di cronotachigrafo. fonte studiocataldi.it CIRCOLAZIONE STRDALE |
CASSAZIONE: Il danno alla vita sessuale della moglie va risarcito anche al marito
Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 02/09/2009, n. 19092 I giudici del Palazzaccio continuano a difendere il diritto alla vita sessuale dando il via libera al risarcimento al marito che, a seguito di un intervento chirurgico andato male, non può più avere rapporti sessuali con la moglie. La vicenda vede come protagonisti una coppia di coniugi, la cui vita sessuale è stata irreparabilmente danneggiata da un intervento di isterectomia cui aveva fatto seguito un secondo intervento che, peraltro, non aveva risolto i disturbi di cui la donna era affetta. La Cassazione, con sentenza del 2 settembre 2009, n. 19092, rende definitiva la decisione della Corte d'Appello di Bari che, alcuni anni prima, aveva riconosciuto un risarcimento danni di 45 mila euro alla donna e 13 mila al marito per il danno subito di riflesso. fonte Il Quotidiano Ipsoa RISARCIMENTO DEL DANNO |
CASSAZIONE: Il danno alla vita sessuale della moglie va risarcito anche al marito
Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 02/09/2009, n. 19092 I giudici del Palazzaccio continuano a difendere il diritto alla vita sessuale dando il via libera al risarcimento al marito che, a seguito di un intervento chirurgico andato male, non può più avere rapporti sessuali con la moglie. La vicenda vede come protagonisti una coppia di coniugi, la cui vita sessuale è stata irreparabilmente danneggiata da un intervento di isterectomia cui aveva fatto seguito un secondo intervento che, peraltro, non aveva risolto i disturbi di cui la donna era affetta. La Cassazione, con sentenza del 2 settembre 2009, n. 19092, rende definitiva la decisione della Corte d'Appello di Bari che, alcuni anni prima, aveva riconosciuto un risarcimento danni di 45 mila euro alla donna e 13 mila al marito per il danno subito di riflesso. fonte Il Quotidiano Ipsoa RISARCIMENTO DEL DANNO |
NORMATIVA: Patente di guida: giro di vite sui parametri di idoneità fisica
Nuovi parametri per gli accertamenti medico specialistici finalizzati al rilascio o rinnovo della patente di guida. Le modifiche apportate dalle recenti direttive n. 112/2009 e 113/2009, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L223, interessano i conducenti affetti da deficit visivi, diabete mellito o epilissia. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove norme entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive in oggetto. VISTA Intodotti nuovi elementi di valutazione nell'esame optometrico: la sensibilità all'abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Nel caso di perdita funzionale totale della vista da un occhio, o di chi utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), il requisito minimo da soddisfare per l'acutezza visiva passa da 0,6 a 0.5. DIABETE MELLITO In caso di trattamento farmacologico, il conducente deve essere soggetto a visita medica regolare, a intervalli non superiori a cinque anni. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione. EPILESSIA Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità). Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi. Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato. fonte IlSole24ore CIRCOLAZIONE STRADALE |
Dal 18 settembre 2009 sarà necessaria l'iscrizione telematica al Registro
Dal 18 settembre 2009 le aziende che producono o importano pile e accumulatori possono immettere sul mercato questi prodotti solo dopo l'iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di Commercio di competenza. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. L'iscrizione telematica al registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori Il D.Lgs, 188/2008 disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e degli accumulatori giunti a fine vita. Il Registro Nazionale dei Produttori di pile ed accumulatori, istituito con il D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha lo scopo di censire i soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori. Il produttore di pile ed accumulatori, può immetterle sul mercato solo in seguito all'iscrizione nel Registro che avviene presso la Camera di Commercio. I soggetti destinatari delle nuove disposizioni legislative sono: •chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli (produttori, importatori, distributori); •qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale; • gli operatori addetti alla raccolta, riciclaggio e trattamento dei rifiuti costituiti da pile o accumulatori. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in: •apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari; •apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio. Dove effettuare l'iscrizione L'iscrizione nel Registro deve essere effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 188/08. In tal caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. Le scadenze L'iscrizione al registro è indispensabile per immettere sul mercato tali prodotti e deve avvenire: - per le imprese già operanti nel mercato italiano: entro il 18 settembre 2009 (scadenza prorogata con D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 23, comma 11); - per le nuove imprese: prima che il produttore inizi ad operare sul mercato italiano. Entro il 26 settembre 2009 i produttori/importatori: • istituiscono su base individuale o collettiva sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori; •immettono sul mercato solo pile e accumulatori contrassegnati in modo visibile, leggibile ed indelebile con il simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato con croce e il significato dei simboli chimici dei materiali contenuti; •entro il 26 settembre 2012, anche su base regionale, deve essere raggiunto un tasso di raccolta separata di pile e accumulatori portatili pari al 25% del quantitativo immesso sul mercato; questo tasso di raccolta dovrà raggiungere entro il 26 settembre 2016 il 45% del quantitativo immesso sul mercato. A partire dal 2010, entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori devono comunicare alla Camera di Commercio competente, per via telematica, i dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente. Tale Modalità di iscrizione (art. 14 D.Lgs. 188/2008: Registro nazionale ) dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente. L'iscrizione deve avvenire esclusivamente per via telematica, sul portale www.impresa.gov.it. Per l'iscrizione è necessario il dispositivo di firma digitale (Smart Card comprensiva di certificato di autenticazione - CNS - business key). Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di firma digitale, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza. All'atto dell'iscrizione il produttore dovrà indicare: •il codice attività preciso, quello che lo individua come produttore di pile e/o accumulatori; •per ciascuna categoria pile e/o accumulatori il numero e il peso effettivo delle pile e/o accumulatori immessi sul mercato nell'anno solare precedente; •l'eventuale iscrizione nel Registro di cui all'art. 14 D.Lgs. 151/2005; •l'eventuale iscrizione nel Registro di pile e/o accumulatori di altri Stati dell'Unione Europea; •per ogni categoria e tipologia di pile e/o accumulatori il sistema o i sistemi attraverso cui si intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e/o accumulatori previsti dal decreto; nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore dovrà indicare il nome del sistema prescelto. Una volta effettuata l'iscrizione a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione al registro nazionale tramite il sistema informatico delle Camere di commercio ed entro 30 giorni dal suo rilascio tale numero dovrà essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. I costi per l'iscrizione Per l'iscrizione l'impresa produttrice dovrà pagare quanto segue: •tassa di concessione governativa, pari a € 168,00, mediante versamento su ccp n. 8003 intestato a "Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 2- Centro Operativo Pescara - Tasse di Concessione Governative" - Codice causale 8617 "altri atti" . Copia dell'attestato di versamento viene acquisita mediante scanner. •imposta di bollo pari a € 14,62 mediante Telemaco Pay (menù adempimenti ambientali/"pagamenti vari") ed indicazione del codice pratica e conferma dell'operazione di pagamento. Le sanzioni Il produttore che, dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'art. 23, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui la suddetta indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'art. 14, comma 2 entro il 18 settembre 2009 immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. fonte Il Qutidiano Ipsoa DIRITTO AMMINISTRATIVO |
CASSAZIONE: Condominio, quando la delibera "muta" non è annullabile
Cass., sez. II civ., sen. n. 18192/2009 "...in tema di delibere di assemblee condominiali non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole e il valore da essi rappresentato nonché di verificare che la deliberazione abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'articolo 1136 del Codice civile...". Questo il principio contenuto nella pronuncia della Suprema corte chiamata ad esprimersi in merito alla validità di un verbale, emanato dall'assemblea condominiale, in cui non appare né il numero dei partecipanti al condominio, né l'elenco dei nomi di chi ha votato a favore, ma solo di quelli contrari e astenuti. Peculiarità questa che contraddistingue la vicenda dagli altri casi esaminati dalla Corte - nell'ambito della consistente giurisprudenza sul tema - ove solitamente la delibera impugnata non reca le indicazioni fondamentali per la verifica del quorum complessivo, eventualità questa che rende di fatto annullabile il dispositivo emanato dall'assemblea. fonte Ilsole24ore.it DIRITTO IMMOBILIARE E CONDOMINIALE |
venerdì 4 settembre 2009
CASSAZIONE: Stalking via internet, Google non poteva rivelare il nome del blogger "aggressore"
| Sentenza 17/08/2009 - Supreme Court of the State of New York County of New York La decisione in epigrafe è stata emanata a seguito dell'azione giudiziaria proposta da una nota modella canadese, L. C., che si è vista diffamare anonimamente su un blog della piattaforma di Google, Blogger, con epiteti molto grevi e pesanti nonché con l'attribuzione di una condotta sessualmente promiscua. La donna ha ottenuto dal giudice newyorkese di conoscere il nome di chi l'attaccava così duramente e infondatamente a livello personale. Il giudice, accogliendo le sue richieste, ha affermato che nello specifico contesto del blog, gli epiteti volgari utilizzati nei confronti della modella non trovavano una giustificazione ragionevole e si potevano considerare insulti lesivi della sua onorabilità.Il giudice ha rifiutato l'argomentazione in difesa dell' "Anonymous Blogger" il quale sosteneva che il blog, grazie ai commenti, è diventato un moderno forum quotidiano per comunicare opinioni personali, incluse quelle insultanti. Il riferimento alla libertà di espressione è chiaro, ciò nonostante il giudice fa riferimento a precedenti giurisprudenziali che in materia affermano il contrario. Sostiene il giudice newyorkese: "Poichè Internet offre un mezzo di comunicazione virtuale, illimitato, economico ed immediato utilizzato da decine, se non centinaia di milioni di persone, i pericoli non possono essere ignorati. La protezione del diritto di comunicare anonimamente deve essere bilanciata con la necessità di assicurare che quelle persone che abusano delle potenzialità offerte da questo mezzo rispondano delle loro trasgressioni. Coloro che soffrono di danni conseguenti alle comunicazioni offensive dovrebbero trovare rimedi appropriati per prevenire i malfattori dal profittare dello scudo offerto dal Primo Emendamento". Google ha obbedito all'ordine del giudice di New York rivelando pubblicamente il nome della blogger che aveva intrapreso l'attività di cyberstalking: la studentessa di moda, R. P. Costei, ormai non più anonima, ha deciso di reagire depositando una richiesta di risarcimento dei danni per 15 milioni di dollari contro Google, per aver violato la fiducia che ella nutriva sulla protezione della sua privacy da parte del provider. La questione si è già posta in passato e i giudici si sono divisi sul riconoscimento della responsabilità dell'autore di affermazioni ingiuriose. Questa decisione si inserisce in tale dibattito con una nota innovativa, ovvero la reazione della parte condannata. Seppure sia condivisibile l'argomentazione giurisprudenziale che censura le applicazioni pretestuose del Primo Emendamento, tuttavia il problema si pone in merito alle modalità di rivelazione del nome della blogger anonima: avrebbe dovuto essere reso completamente pubblico o rivelato esclusivamente all'attrice? Esiste un interesse della collettività degli utenti di Internet alla conoscenza dell'identità della cyberstalker? La risposta, fattuale più che giuridica, sembrerebbe essere negativa. Va comunque ricordato che l'anonimato in Internet è un concetto alquanto relativo, essendo ogni utente identificato dal numero di Internet Protocol, ciò comporta che non si è mai veramente anonimi in Internet. In questo ambito ci si può porre una ulteriore domanda che riguarda la natura stessa della Rete relativamente alla fondatezza giuridica dell'ordine, nonostante le condivisibili argomentazioni espresse dal giudice della Corte Suprema di New York. Negli Stati Uniti la materia è regolata dalla Sect. 230 del Communication Decency Act del 1996 , però mai nominato nella decisione in commento. Esso garantisce ai blogger l'immunità per le opinioni da loro espresse in Rete in nome di due principi: da un lato il libero scambio di informazioni e idee in Internet, dall'altro l'incoraggiamento degli Internet Providers alla autoregolamentazione contro la diffusione di materiale offensivo per mezzo dei loro servizi. Ne conseguirebbe quindi che la richiesta della modella L. C. non avrebbe dovuto trovare soddisfazione e quindi il blogger colpevole di cyberstalking avrebbe mantenuto il suo anonimato. Una siffatta soluzione non può più considerarsi soddisfacente. Da quando il Communication Decency Act è stato promulgato sono trascorsi più di 10 anni, molte cose sono cambiate in Rete, a partire dalla sua esplosiva diffusione. Sembrerebbe quindi giunto il momento di compilare un bilancio in merito all'efficienza di questo principio, soprattutto in merito alla garanzia della privacy nei confronti di chi compie azioni di persecuzioni diffamatorie come quella descritta nella decisione in esame. Tuttavia vi è un altro importante elemento da tenere in considerazione, cioè la responsabilità del provider e la possibile equiparazione di questa a quella editoriale. Le conseguenze di un mutamento di disciplina rischierebbero di stravolgere Internet decimando i piccoli provider poiché solo i grandi colossi avrebbero gli strumenti finanziari e legali per far fronte a questo tipo di rischi. Inevitabilmente ciò comporterebbe la riduzione dello spazio di libertà e di scambio di informazioni che la Rete ha finora garantito. In conclusione, il dibattito su questo tema è aperto e coinvolge tutti i fruitori della Rete, nella difficile ricerca di un possibile equilibrio tra tutela della libertà di espressione e protezione della onorabilità delle persone, vista la potenza divulgativa delle informazioni, tanto vere quanto false, di Internet. fonte: Il Quotidiano Giuridico Privacy |
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